Introduzione
La guida schematica alla giurisdizione universale fornisce un quadro pratico ai professionisti del diritto per orientarsi efficacemente e applicare i concetti fondamentali del diritto penale internazionale e della giurisdizione universale.
Chiarendo i fondamenti giuridici della giurisdizione universale, semplificando la valutazione dei casi e specificando le norme procedurali del diritto penale internazionale, questo strumento mira a rafforzare la capacità di garantire una giustizia incentrata sulla persona.
Questo quadro integra diversi approcci incentrati sulle vittime, sensibili alle differenze culturali e alle questioni di genere, affrontando al contempo sfide fondamentali quali prescrizione e immunità. L'obiettivo finale è quello di rafforzare la giurisdizione universale come strumento di affermazione della responsabilità giuridica per le violazioni commesse, e di riparazione nel contesto della giustizia internazionale.
Chiarendo i fondamenti giuridici della giurisdizione universale, semplificando la valutazione dei casi e specificando le norme procedurali del diritto penale internazionale, questo strumento mira a rafforzare la capacità di garantire una giustizia incentrata sulla persona.
Questo quadro integra diversi approcci incentrati sulle vittime, sensibili alle differenze culturali e alle questioni di genere, affrontando al contempo sfide fondamentali quali prescrizione e immunità. L'obiettivo finale è quello di rafforzare la giurisdizione universale come strumento di affermazione della responsabilità giuridica per le violazioni commesse, e di riparazione nel contesto della giustizia internazionale.
🠟🠟 Definizioni e ambito di applicazione 🠟🠟
• Concetto di giurisdizione universale
La giurisdizione universale è definita come «un principio giuridico che consente o impone a uno Stato di avviare un procedimento penale per determinati reati, indipendentemente dal luogo in cui tali reati sono stati commessi e dalla nazionalità dell'autore o della vittima».
La ratio di questo principio si fonda sull'idea che alcuni reati siano talmente lesivi degli interessi internazionali che gli Stati sono obbligati ad avviare un procedimento contro l'autore, indipendentemente dal luogo in cui è stato commesso il reato e dalla nazionalità dell'autore o della vittima.
La giurisdizione universale permette a tribunali e corti di giudicare crimini internazionali commessi all’estero, riconoscere la responsabilità penale dei responsabili, e prevenire dunque l’impunità.
La ratio di questo principio si fonda sull'idea che alcuni reati siano talmente lesivi degli interessi internazionali che gli Stati sono obbligati ad avviare un procedimento contro l'autore, indipendentemente dal luogo in cui è stato commesso il reato e dalla nazionalità dell'autore o della vittima.
La giurisdizione universale permette a tribunali e corti di giudicare crimini internazionali commessi all’estero, riconoscere la responsabilità penale dei responsabili, e prevenire dunque l’impunità.
• Base giuridica
La base giuridica della giurisdizione universale deriva da vari trattati e convenzioni internazionali e dal diritto internazionale consuetudinario, successivamente trasposti o codificati nelle legislazioni nazionali.
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TRATTATI E CONVENZIONI INTERNAZIONALI
Tra i trattati internazionali più importanti figurano:
- Le Convenzioni di Ginevra (1949) e i loro Protocolli aggiuntivi, che obbligano gli Stati parte a perseguire o estradare i responsabili di gravi violazioni della Convenzione;
- La Convenzione contro la tortura (1984), che impone agli Stati di esercitare giurisdizione sui reati di tortura, anche se commessi all'estero.
DIRITTO CONSUETUDINARIO
Al di là dei trattati internazionali, in determinati casi, la giurisdizione universale è legittimata dal diritto internazionale consuetudinario.
La Corte internazionale di giustizia (CIG) ha riconosciuto che gli Stati hanno un obbligo erga omnes, ossia verso l'intera comunità internazionale, di perseguire il genocidio, che pertanto rientra nel campo d’azione della giurisdizione universale.
Il Tribunale penale internazionale per l'ex Jugoslavia (ICTY) ha confermato che lo stesso obbligo sussiste per le gravi violazioni del diritto internazionale umanitario.
La Corte internazionale di giustizia (CIG) ha riconosciuto che gli Stati hanno un obbligo erga omnes, ossia verso l'intera comunità internazionale, di perseguire il genocidio, che pertanto rientra nel campo d’azione della giurisdizione universale.
Il Tribunale penale internazionale per l'ex Jugoslavia (ICTY) ha confermato che lo stesso obbligo sussiste per le gravi violazioni del diritto internazionale umanitario.
LEGISLAZIONI NAZIONALI
Molti Stati hanno incorporato la giurisdizione universale nei loro ordinamenti giuridici nazionali, sebbene con notevoli variazioni in termini di portata, applicazione, ed effettiva volontà di perseguire i responsabili.
Riferimento normativo |
Reati contemplati |
|
Belgio |
- Legge sulle gravi violazioni del diritto internazionale umanitario - Codice penale - Codice di procedura penale |
Genocidio; crimini contro l'umanità; crimini di guerra; tortura e sparizioni forzate |
Bosnia-Erzegovina |
- Codice penale - Legge di procedura penale - Legge sull'attuazione dello Statuto di Roma della Corte penale internazionale e sulla cooperazione con la Corte penale internazionale |
Genocidio; crimine di aggressione; crimini contro l'umanità; crimini di guerra; terrorismo; preparazione di reati lesivi di beni giuridici tutelati dal diritto internazionale; tortura e altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti; schiavitù; tratta di esseri umani |
Croazia |
- Codice penale - Legge di procedura penale - Legge costituzionale sulla cooperazione della Repubblica di Croazia con la Corte penale internazionale - Legge sull'applicazione dello Statuto della Corte penale internazionale sul perseguimento dei reati contro il diritto penale internazionale |
Genocidio; crimine di aggressione; crimini contro l'umanità; crimini di guerra; terrorismo; preparazione di reati lesivi di beni giuridici tutelati dal diritto internazionale; tortura e altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti; schiavitù; tratta di esseri umani; clonazione e alterazione del genoma umano; divieto di ibridazione tra cellule germinali umane e animali |
Germania |
- Codice dei reati contro il diritto internazionale - Legge sulla Corte penale internazionale - Codice di procedura penale |
Genocidio; crimini contro l'umanità; crimini di guerra; crimine di aggressione |
Kosovo |
- Costituzione della Repubblica del Kosovo - Codice penale del Kosovo - Legge sulla Corte speciale del Kosovo per i crimini dell’UÇK e sull’Ufficio del Procuratore |
Genocidio; crimini contro l'umanità; crimini di guerra; tortura e sparizioni forzate |
Portogallo |
- Codice penale - Legge 144/99 sulla cooperazione giudiziaria internazionale in materia penale - Legge 31/2004 sulla violazione del diritto internazionale |
Genocidio; crimini di guerra; crimini contro l'umanità; tortura e sparizioni forzate; terrorismo |
Romania |
- Codice penale - Legge n. 137 dell'8 giugno 2015 recante l'accettazione della giurisdizione obbligatoria della Corte internazionale di giustizia - Legge n. 44/2022 sulla cooperazione giudiziaria tra la Romania e la Corte penale internazionale |
Genocidio; crimini contro l'umanità; crimini di guerra; tortura; dirottamento di aeromobili; pirateria; terrorismo internazionale; tratta di esseri umani; sfruttamento sessuale di minori; traffico di stupefacenti e di armi |
Serbia |
- Codice penale - Codice di procedura penale - Legge sull'organizzazione e la competenza delle autorità statali nei procedimenti per crimini di guerra - Legge sul programma di protezione dei partecipanti ai procedimenti penali - Legge sulla cooperazione con la Corte penale internazionale - Legge sull'assistenza giudiziaria internazionale in materia penale - Legge sulla cooperazione di Serbia e Montenegro con il Tribunale internazionale per il perseguimento delle persone responsabili di gravi violazioni del diritto internazionale umanitario commesse nel territorio dell'ex Jugoslavia dal 1991 |
Genocidio; crimini di guerra; crimini contro l’umanità; tortura e sparizioni forzate |
• Applicazione
L’ambito di applicazione della giurisdizione universale comprende una serie di crimini internazionali.
Clicca su uno dei crimini per visualizzare informazioni più dettagliate.
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Crimini
GENOCIDIO
Il genocidio consiste in atti commessi con l’intenzione di distruggere, in tutto o in parte, un gruppo nazionale, etnico, razziale o religioso.
Stabilito dalla Convenzione sul genocidio del 1948 e incorporato nello Statuto di Roma della Corte Penale Internazionale (CPI), il divieto di genocidio ha natura di norma di ius cogens, ossia di divieto assoluto e inderogabile del diritto internazionale. Da ciò derivano obblighi erga omnes: tutti gli Stati hanno il dovere di prevenire e punire il genocidio, indipendentemente dalla ratifica dei trattati pertinenti.
Stabilito dalla Convenzione sul genocidio del 1948 e incorporato nello Statuto di Roma della Corte Penale Internazionale (CPI), il divieto di genocidio ha natura di norma di ius cogens, ossia di divieto assoluto e inderogabile del diritto internazionale. Da ciò derivano obblighi erga omnes: tutti gli Stati hanno il dovere di prevenire e punire il genocidio, indipendentemente dalla ratifica dei trattati pertinenti.
Elementi materiali
Autori – la commissione del crimine di genocidio non richiedere che l'autore rivesta una determinata posizione all'interno di una struttura organizzativa statale o quasi-statale.
Gruppi protetti – comprendono i gruppi nazionali, etnici, razziali o religiosi. Il gruppo protetto non deve necessariamente costituire una minoranza all'interno di uno Stato né risiedere in un determinato territorio.
Atti vietati (actus reus) – uccidere i membri del gruppo, cagionare gravi lesioni all'integrità fisica o mentale dei membri del gruppo, sottoporre deliberatamente il gruppo a condizioni di vita mirate a determinarne la distruzione fisica, totale o parziale, imporre misure volte a impedire le nascite all'interno del gruppo, trasferire forzatamente bambini appartenenti al gruppo in un altro gruppo.
Autori – la commissione del crimine di genocidio non richiedere che l'autore rivesta una determinata posizione all'interno di una struttura organizzativa statale o quasi-statale.
Gruppi protetti – comprendono i gruppi nazionali, etnici, razziali o religiosi. Il gruppo protetto non deve necessariamente costituire una minoranza all'interno di uno Stato né risiedere in un determinato territorio.
Atti vietati (actus reus) – uccidere i membri del gruppo, cagionare gravi lesioni all'integrità fisica o mentale dei membri del gruppo, sottoporre deliberatamente il gruppo a condizioni di vita mirate a determinarne la distruzione fisica, totale o parziale, imporre misure volte a impedire le nascite all'interno del gruppo, trasferire forzatamente bambini appartenenti al gruppo in un altro gruppo.
Elementi soggettivi (mens rea)
Dolus Specialis – l'autore deve agire con l'intenzione specifica di «distruggere, in tutto o in parte, un gruppo nazionale, etnico, razziale o religioso in quanto tale». L'odio o la discriminazione generici non sono sufficienti; occorre che l’azione si inserisca in un piano o in una politica comprovatamente volti all’eliminazione del gruppo.
Dolus Specialis – l'autore deve agire con l'intenzione specifica di «distruggere, in tutto o in parte, un gruppo nazionale, etnico, razziale o religioso in quanto tale». L'odio o la discriminazione generici non sono sufficienti; occorre che l’azione si inserisca in un piano o in una politica comprovatamente volti all’eliminazione del gruppo.
Principali precedenti giurisprudenziali
• Corte internazionale di giustizia, Riserve alla Convenzione sul genocidio (1951): ha affermato che il genocidio costituisce crimine di diritto internazionale indipendente dalla Convenzione e parte integrante del diritto internazionale consuetudinario;
• Corte internazionale di giustizia, Bosnia-Erzegovina vs. Serbia e Montenegro (2007): ha stabilito che gli Stati possono violare la Convenzione sul genocidio anche omettendo di prevenire o punire il genocidio;
• CPI, Caso Al-Bashir: ha chiarito che i capi di Stato in carica non beneficiano di immunità rispetto ad accuse di genocidio.
• Corte internazionale di giustizia, Riserve alla Convenzione sul genocidio (1951): ha affermato che il genocidio costituisce crimine di diritto internazionale indipendente dalla Convenzione e parte integrante del diritto internazionale consuetudinario;
• Corte internazionale di giustizia, Bosnia-Erzegovina vs. Serbia e Montenegro (2007): ha stabilito che gli Stati possono violare la Convenzione sul genocidio anche omettendo di prevenire o punire il genocidio;
• CPI, Caso Al-Bashir: ha chiarito che i capi di Stato in carica non beneficiano di immunità rispetto ad accuse di genocidio.
CRIMINI CONTRO L'UMANITÀ
I crimini contro l'umanità consistono in una pluralità di atti inumani commessi nell'ambito di un attacco diffuso o sistematico contro una popolazione civile. A differenza del genocidio, non richiedono l'intenzione di distruggere un gruppo specifico e possono essere perpetrati tanto in tempo di guerra quanto in tempo di pace.
Elementi materiali
Affinché un atto possa essere qualificato come crimine contro l'umanità, deve soddisfare tre requisiti concreti fondamentali:
• Un atto proibito – tra cui omicidio, sterminio, schiavitù, deportazione, tortura, stupro e altre forme di violenza sessuale, persecuzione, sparizione forzata, apartheid, ecc.
• Parte di un attacco diffuso o sistematico
• "Diffuso" – violenza su larga scala, che può coinvolgere numerose vittime, o anche un singolo atto di straordinaria portata;
• "Sistematico" – modello di condotta deliberato e organizzato, spesso riconducibile ad una politica esplicita o implicita.
• Diretto contro una popolazione civile – l'attacco deve essere diretto contro una popolazione civile, intesa come l’insieme delle persone che non appartengono alle forze armate o a gruppi armati organizzati.
Affinché un atto possa essere qualificato come crimine contro l'umanità, deve soddisfare tre requisiti concreti fondamentali:
• Un atto proibito – tra cui omicidio, sterminio, schiavitù, deportazione, tortura, stupro e altre forme di violenza sessuale, persecuzione, sparizione forzata, apartheid, ecc.
• Parte di un attacco diffuso o sistematico
• "Diffuso" – violenza su larga scala, che può coinvolgere numerose vittime, o anche un singolo atto di straordinaria portata;
• "Sistematico" – modello di condotta deliberato e organizzato, spesso riconducibile ad una politica esplicita o implicita.
• Diretto contro una popolazione civile – l'attacco deve essere diretto contro una popolazione civile, intesa come l’insieme delle persone che non appartengono alle forze armate o a gruppi armati organizzati.
Elementi soggettivi (mens rea)
Lo stato soggettivo dell'autore del reato richiede due livelli di intenzionalità:
• l’intenzione di compiere l'atto proibito (ad esempio, torturare deliberatamente una persona);
• la consapevolezza che tale condotta si inserisce in un attacco diffuso o sistematico contro una popolazione civile.
Lo stato soggettivo dell'autore del reato richiede due livelli di intenzionalità:
• l’intenzione di compiere l'atto proibito (ad esempio, torturare deliberatamente una persona);
• la consapevolezza che tale condotta si inserisce in un attacco diffuso o sistematico contro una popolazione civile.
Principali precedenti giurisprudenziali
• ICTY, caso Tadić (1994): ha stabilito che i crimini contro l'umanità possono essere commessi al di fuori di un conflitto armato;
• ICJ, caso Bosnia contro Serbia (2007): ha stabilito che gli Stati hanno un obbligo erga omnes, ossia nei confronti della comunità internazionale, di prevenire i crimini contro l'umanità;
• ICTY, caso Kunarac et al (1996): ha riconosciuto che lo stupro è una forma di tortura e la schiavitù sessuale può configurare un crimine contro l'umanità.
• ICTY, caso Tadić (1994): ha stabilito che i crimini contro l'umanità possono essere commessi al di fuori di un conflitto armato;
• ICJ, caso Bosnia contro Serbia (2007): ha stabilito che gli Stati hanno un obbligo erga omnes, ossia nei confronti della comunità internazionale, di prevenire i crimini contro l'umanità;
• ICTY, caso Kunarac et al (1996): ha riconosciuto che lo stupro è una forma di tortura e la schiavitù sessuale può configurare un crimine contro l'umanità.
CRIMINI DI GUERRA
I crimini di guerra consistono in gravi violazioni del diritto internazionale umanitario (in particolare, delle Convenzioni di Ginevra) commesse nel corso di conflitti armati e idonee a generare responsabilità penale individuale. A differenza dei crimini contro l'umanità, non è necessario che siano commessi in modo diffuso o sistematico, poiché anche un singolo atto può costituire un crimine di guerra.
Elementi materiali
Tra gli atti vietati figurano omicidio intenzionale, tortura, deportazione illegale, attacchi contro obiettivi civili o protetti (ad esempio, ospedali e scuole), saccheggio, ecc.
Principi fondamentali:
• Principio di distinzione – i combattenti devono distinguere obiettivi militari da quelli civili;
• Principio di proporzionalità – gli attacchi non devono causare danni eccessivi alla popolazione civile in rapporto al vantaggio militare concreto e diretto previsto;
• Principio di precauzione – devono essere adottate tutte le misure possibili per evitare o ridurre al minimo le vittime civili e i danni a beni di carattere civile;
• Nesso tra condotta e conflitto – un crimine di guerra deve essere commesso nel contesto temporale e geografico di un conflitto armato e in relazione ad esso;
Tipi di conflitto armato:
• Conflitti armati internazionali – guerre tra Stati, comprese le guerre di liberazione nazionale (ad esempio, lotte anticoloniali);
• Conflitti armati non internazionali – guerre civili o conflitti tra Stati e gruppi armati non statali, purché la violenza sia intensa e prolungata;
• Guerre per procura – un conflitto apparentemente interno può diventare internazionale se uno Stato esterno esercita controllo effettivo su forze locali (caso Tadić, ICTY).
Autore del crimine – un crimine di guerra può essere commesso da membri delle forze armate statali o di gruppi armati e dai loro leader, nonché da civili consapevoli dell'esistenza di un conflitto armato;
La vittima o l'oggetto del crimine – i crimini di guerra devono avere come destinatari persone o beni protetti dal diritto internazionale umanitario, quali civili, prigionieri di guerra, combattenti feriti e malati.
Tra gli atti vietati figurano omicidio intenzionale, tortura, deportazione illegale, attacchi contro obiettivi civili o protetti (ad esempio, ospedali e scuole), saccheggio, ecc.
Principi fondamentali:
• Principio di distinzione – i combattenti devono distinguere obiettivi militari da quelli civili;
• Principio di proporzionalità – gli attacchi non devono causare danni eccessivi alla popolazione civile in rapporto al vantaggio militare concreto e diretto previsto;
• Principio di precauzione – devono essere adottate tutte le misure possibili per evitare o ridurre al minimo le vittime civili e i danni a beni di carattere civile;
• Nesso tra condotta e conflitto – un crimine di guerra deve essere commesso nel contesto temporale e geografico di un conflitto armato e in relazione ad esso;
Tipi di conflitto armato:
• Conflitti armati internazionali – guerre tra Stati, comprese le guerre di liberazione nazionale (ad esempio, lotte anticoloniali);
• Conflitti armati non internazionali – guerre civili o conflitti tra Stati e gruppi armati non statali, purché la violenza sia intensa e prolungata;
• Guerre per procura – un conflitto apparentemente interno può diventare internazionale se uno Stato esterno esercita controllo effettivo su forze locali (caso Tadić, ICTY).
Autore del crimine – un crimine di guerra può essere commesso da membri delle forze armate statali o di gruppi armati e dai loro leader, nonché da civili consapevoli dell'esistenza di un conflitto armato;
La vittima o l'oggetto del crimine – i crimini di guerra devono avere come destinatari persone o beni protetti dal diritto internazionale umanitario, quali civili, prigionieri di guerra, combattenti feriti e malati.
Elementi soggettivi (mens rea)
L'elemento soggettivo dei crimini di guerra varia leggermente a seconda del reato specifico e del quadro giuridico di riferimento (ad esempio, lo Statuto della CPI e leggi nazionali), ma i principi generali sono applicati consistentemente.
Ai sensi dell'articolo 30 dello Statuto della CPI, l'autore del reato deve:
• Avere l'intenzione di commettere l'atto;
• Essere consapevole che l'atto costituisce violazione del diritto internazionale umanitario o che viene compiuto nel contesto di un conflitto armato (internazionale o non internazionale);
• Non è necessario che l'autore abbia una conoscenza dettagliata dell'attacco o delle sue caratteristiche.
L'elemento soggettivo dei crimini di guerra varia leggermente a seconda del reato specifico e del quadro giuridico di riferimento (ad esempio, lo Statuto della CPI e leggi nazionali), ma i principi generali sono applicati consistentemente.
Ai sensi dell'articolo 30 dello Statuto della CPI, l'autore del reato deve:
• Avere l'intenzione di commettere l'atto;
• Essere consapevole che l'atto costituisce violazione del diritto internazionale umanitario o che viene compiuto nel contesto di un conflitto armato (internazionale o non internazionale);
• Non è necessario che l'autore abbia una conoscenza dettagliata dell'attacco o delle sue caratteristiche.
Principali precedenti giurisprudenziali
• ICTY, causa Tadić (1994): ha chiarito la distinzione tra conflitti armati internazionali e non internazionali;
• CPI, caso Bemba (2016): ha stabilito i principi fondamentali in materia di responsabilità di comando, definendo quando i comandanti possono essere ritenuti responsabili dei crimini commessi dai loro subordinati;
• ICTY, caso Gotovina et al. (2011): ha affrontato la questione degli attacchi indiscriminati contro civili durante operazioni militari, stabilendo così degli standard di proporzionalità in caso di conflitto armato;
• CPI, caso Ongwen (2021): ha portato alla condanna di un leader di un gruppo armato non statale per crimini di guerra e crimini contro l'umanità.
• ICTY, causa Tadić (1994): ha chiarito la distinzione tra conflitti armati internazionali e non internazionali;
• CPI, caso Bemba (2016): ha stabilito i principi fondamentali in materia di responsabilità di comando, definendo quando i comandanti possono essere ritenuti responsabili dei crimini commessi dai loro subordinati;
• ICTY, caso Gotovina et al. (2011): ha affrontato la questione degli attacchi indiscriminati contro civili durante operazioni militari, stabilendo così degli standard di proporzionalità in caso di conflitto armato;
• CPI, caso Ongwen (2021): ha portato alla condanna di un leader di un gruppo armato non statale per crimini di guerra e crimini contro l'umanità.
AGGRESSIONE
Il crimine di aggressione comporta l'uso illegittimo della forza armata da parte di uno Stato contro un altro, in violazione dello ius ad bellum (le norme che regolano quando uno Stato possa legittimatamente ricorrere alla forza o alla guerra). A differenza di altri crimini internazionali, può essere commesso solo da alti funzionari statali nell'ambito di una politica di Stato.
Definito dall'articolo 8 bis dello Statuto della CPI, il crimine di aggressione comprende atti quali l'invasione, l'occupazione, il bombardamento o l'invio di gruppi armati per attaccare un altro Stato. Tuttavia, l'uso della forza armata è considerato legittimo in due situazioni: (1) se lo Stato agisce per legittima difesa o (2) se il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha autorizzato l'uso della forza armata.
Uno Stato può ricorrere alla forza in legittima difesa solo in risposta ad un attacco armato effettivo, ai sensi dell'articolo 51 della Carta delle Nazioni Unite. La risposta deve essere necessaria, in assenza di alternative pacifiche, e proporzionata. Lo Stato che si difende deve segnalare immediatamente le sue azioni al Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. La difesa "preventiva" non è considerata legittima ai sensi del diritto internazionale.
Il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite può autorizzare l'uso della forza se ritiene che vi sia una minaccia alla pace e alla sicurezza internazionali. Tale autorizzazione richiede una risoluzione ai sensi del capitolo VII della Carta delle Nazioni Unite, sostenuta da almeno nove dei quindici membri del Consiglio e senza veto da parte dei cinque membri permanenti. Questa eccezione consente un'azione militare collettiva, quali operazioni di imposizione della pace o interventi per fermare l'aggressione.
Definito dall'articolo 8 bis dello Statuto della CPI, il crimine di aggressione comprende atti quali l'invasione, l'occupazione, il bombardamento o l'invio di gruppi armati per attaccare un altro Stato. Tuttavia, l'uso della forza armata è considerato legittimo in due situazioni: (1) se lo Stato agisce per legittima difesa o (2) se il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha autorizzato l'uso della forza armata.
Uno Stato può ricorrere alla forza in legittima difesa solo in risposta ad un attacco armato effettivo, ai sensi dell'articolo 51 della Carta delle Nazioni Unite. La risposta deve essere necessaria, in assenza di alternative pacifiche, e proporzionata. Lo Stato che si difende deve segnalare immediatamente le sue azioni al Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. La difesa "preventiva" non è considerata legittima ai sensi del diritto internazionale.
Il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite può autorizzare l'uso della forza se ritiene che vi sia una minaccia alla pace e alla sicurezza internazionali. Tale autorizzazione richiede una risoluzione ai sensi del capitolo VII della Carta delle Nazioni Unite, sostenuta da almeno nove dei quindici membri del Consiglio e senza veto da parte dei cinque membri permanenti. Questa eccezione consente un'azione militare collettiva, quali operazioni di imposizione della pace o interventi per fermare l'aggressione.
Perseguimento dell'aggressione dinanzi alla Corte penale internazionale
La giurisdizione della CPI sul crimine di aggressione opera nel rispetto di rigorose limitazioni stabilite dagli emendamenti di Kampala del 2010. La Corte può esercitare la propria giurisdizione solo se:
• Lo Stato aggressore ha ratificato lo Statuto di Roma e ha accettato gli emendamenti; oppure
• Se, nei casi in cui l'atto di aggressione sia stato commesso da o sul territorio di Stati non parte dello Statuto di Roma, il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite deferisce la situazione alla Corte.
È importante sottolineare che anche gli Stati parte che hanno accettato gli emendamenti mantengono la possibilità di rinunciare formalmente alla giurisdizione della Corte in materia di aggressione per quanto riguarda le proprie azioni.
La giurisdizione della CPI sul crimine di aggressione opera nel rispetto di rigorose limitazioni stabilite dagli emendamenti di Kampala del 2010. La Corte può esercitare la propria giurisdizione solo se:
• Lo Stato aggressore ha ratificato lo Statuto di Roma e ha accettato gli emendamenti; oppure
• Se, nei casi in cui l'atto di aggressione sia stato commesso da o sul territorio di Stati non parte dello Statuto di Roma, il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite deferisce la situazione alla Corte.
È importante sottolineare che anche gli Stati parte che hanno accettato gli emendamenti mantengono la possibilità di rinunciare formalmente alla giurisdizione della Corte in materia di aggressione per quanto riguarda le proprie azioni.
Elementi materiali
Autore – il crimine di aggressione può essere commesso solo da leader e individui che ricoprono cariche politiche di alto livello e esercitano un controllo effettivo sulle azioni dello Stato;
Atto di aggressione – L'uso della forza armata da parte di uno Stato contro la sovranità, l'integrità territoriale o l'indipendenza politica di un altro Stato, o in qualsiasi altro modo incompatibile con la Carta delle Nazioni Unite (ad esempio invasione, bombardamento e annessione del territorio di un altro Stato);
Nesso con una politica di Stato – l'atto di aggressione deve far parte di un piano o di una politica di uno Stato. La minaccia di aggressione non rientra nell'ambito di applicazione della fattispecie criminale.
Autore – il crimine di aggressione può essere commesso solo da leader e individui che ricoprono cariche politiche di alto livello e esercitano un controllo effettivo sulle azioni dello Stato;
Atto di aggressione – L'uso della forza armata da parte di uno Stato contro la sovranità, l'integrità territoriale o l'indipendenza politica di un altro Stato, o in qualsiasi altro modo incompatibile con la Carta delle Nazioni Unite (ad esempio invasione, bombardamento e annessione del territorio di un altro Stato);
Nesso con una politica di Stato – l'atto di aggressione deve far parte di un piano o di una politica di uno Stato. La minaccia di aggressione non rientra nell'ambito di applicazione della fattispecie criminale.
Elementi soggettivi
• Il leader o l'alta personalità politica deve avere l'intenzione di partecipare all'atto di aggressione;
• L'autore deve essere consapevole che l'atto di aggressione violi manifestamente la Carta delle Nazioni Unite;
• Non è necessario dimostrare che l'autore abbia compreso l'illegalità o l'incompatibilità dell’atto di aggressione con la Carta.
• Il leader o l'alta personalità politica deve avere l'intenzione di partecipare all'atto di aggressione;
• L'autore deve essere consapevole che l'atto di aggressione violi manifestamente la Carta delle Nazioni Unite;
• Non è necessario dimostrare che l'autore abbia compreso l'illegalità o l'incompatibilità dell’atto di aggressione con la Carta.
TORTURA E ALTRI TRATTAMENTI CRUDELI, INUMANI O DEGRADANTI
Il reato di tortura e altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti è definito come l'inflizione intenzionale di sofferenze fisiche e/o mentali gravi, commessa per uno scopo specifico (ad esempio, coercizione, punizione, discriminazione), da parte o con il consenso di autorità statali o non statali.
È disciplinato dalla Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti. La Convenzione ha istituito un quadro giuridico universale in base al quale gli Stati parte sono tenuti a perseguire i sospetti di tortura o a estradarli verso altri Stati in grado e disposti a perseguirli o a consegnarli alla CPI. Alternativamente, altri Stati possono esercitare la giurisdizione universale sui reati di tortura e altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti in virtù del diritto internazionale consuetudinario.
È disciplinato dalla Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti. La Convenzione ha istituito un quadro giuridico universale in base al quale gli Stati parte sono tenuti a perseguire i sospetti di tortura o a estradarli verso altri Stati in grado e disposti a perseguirli o a consegnarli alla CPI. Alternativamente, altri Stati possono esercitare la giurisdizione universale sui reati di tortura e altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti in virtù del diritto internazionale consuetudinario.
Principali precedenti giurisprudenziali
• CIG, Nicaragua vs. Stati Uniti (1986): ha chiarito che gli Stati possono essere ritenuti responsabili per aver aiutato e favorito gli abusi commessi da gruppi paramilitari.
• ICTY, causa Furundžija (1998): ha rappresentato la prima condanna per stupro come tortura nell'ambito di crimini di guerra e crimini contro l'umanità. Ha definito la tortura come: (1) inflizione intenzionale di dolore o sofferenza gravi, (2) per uno scopo (ad esempio, coercizione, discriminazione), (3) da parte di un attore statale o non statale attraverso un coinvolgimento diretto o con consenso ufficiali.
• ICTY, caso Čelebići (1998): ha stabilito che i trattamenti o le pene crudeli, inumani o degradanti possono costituire crimini di guerra.
• CPI, caso Bemba (2016): ha condannato un leader di una milizia per stupri e torture sistematici commessi dai suoi subordinati (responsabilità di comando).
• CIG, Nicaragua vs. Stati Uniti (1986): ha chiarito che gli Stati possono essere ritenuti responsabili per aver aiutato e favorito gli abusi commessi da gruppi paramilitari.
• ICTY, causa Furundžija (1998): ha rappresentato la prima condanna per stupro come tortura nell'ambito di crimini di guerra e crimini contro l'umanità. Ha definito la tortura come: (1) inflizione intenzionale di dolore o sofferenza gravi, (2) per uno scopo (ad esempio, coercizione, discriminazione), (3) da parte di un attore statale o non statale attraverso un coinvolgimento diretto o con consenso ufficiali.
• ICTY, caso Čelebići (1998): ha stabilito che i trattamenti o le pene crudeli, inumani o degradanti possono costituire crimini di guerra.
• CPI, caso Bemba (2016): ha condannato un leader di una milizia per stupri e torture sistematici commessi dai suoi subordinati (responsabilità di comando).
🠟🠟 Valutazione del caso 🠟🠟
Il diritto internazionale attribuisce priorità ai tribunali nazionali per il perseguimento dei crimini internazionali, in linea con il principio della sovranità statale. I procedimenti penali nazionali non solo sono il veicolo principale per l'applicazione delle norme in materia di crimini internazionali, ma sono spesso considerati un'opzione preferibile ai procedimenti penali internazionali, in termini politici, sociologici, pratici e di legittimità. Tuttavia, molti crimini internazionali rimangono impuniti, rendendo necessaria l'istituzione di tribunali penali internazionali come potenziale soluzione alla questione dell'impunità.
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Procedimenti penali a livello nazionale
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Procedimenti penali a livello internazionale
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La giurisdizione universale consente ai tribunali nazionali di perseguire crimini internazionali gravi indipendentemente dal luogo in cui sono stati commessi o dalla nazionalità delle persone coinvolte. Questo principio giuridico non richiede alcun collegamento tra lo Stato che persegue il reato e il luogo in cui è stato commesso, l'autore o le vittime.
• Quadri normativi di riferimento
Il perseguimento dei crimini internazionali avviene nell'ambito di due quadri normativi primari: le obbligazioni derivate da trattati internazionali e il diritto internazionale consuetudinario. Questi riferimenti stabiliscono la base giuridica dell'azione statale, tuttavia rivelando al contempo significative lacune nell'esecuzione.
1. Obblighi derivanti dai trattati
Il diritto internazionale stabilisce gli obblighi degli Stati in materia di perseguimento dei crimini internazionali gravi attraverso il principio dell'aut dedere aut judicare (estradare o giudicare). Questo concetto fondamentale è presente in diversi trattati, tra cui:
2. Obblighi consuetudinari
Il diritto internazionale consuetudinario presenta questioni più complesse per quanto riguarda i doveri dell'autorità giudiziaria. Mentre il divieto di crimini internazionali fondamentali è saldamente stabilito nella consuetudine, l'esistenza di un corrispondente dovere di perseguire tali crimini rimane controversa.
Il progetto di codice elaborato dalla Commissione di diritto internazionale nel 1996 e la sentenza Blaškić dell'ICTY suggeriscono l'esistenza di tale obbligo per le gravi violazioni del diritto internazionale umanitario. Tuttavia, la prassi incoerente degli Stati, compreso il ricorso diffuso all'amnistia, indebolisce la tesi dell'esistenza di un obbligo consuetudinario consolidato.
Argomenti più convincenti circa questo obbligo emergono quando si considerano le norme di ius cogens, riconosciute dalla Corte internazionale di giustizia come fonte di obblighi erga omnes in caso di genocidio. Il preambolo dello Statuto della CPI fa riferimento ai doveri degli Stati di esercitare la propria giurisdizione per le fattispecie criminali incluse nello Statuto, ma la sua natura non vincolante ne limita l'impatto normativo.
Esempi recenti suggeriscono l'emergere di un obbligo consuetudinario, non ancora consolidato, di perseguire i crimini internazionali. Tale obbligo appare particolarmente rilevante per gli Stati sul cui territorio sono commessi i crimini, mentre rimane ancora incerto per gli Stati terzi che esercitano la giurisdizione universale.
3. Legislazione nazionale
Il riconoscimento della giurisdizione universale come principo da parte dello Stato non è sufficiente a renderla una norma giuridica operativa.
La giurisdizione universale presuppone tre elementi:
Diversi Stati hanno adottato leggi penali speciali in materia di crimini di guerra e genocidio, inserendole nei rispettivi sistemi di giustizia penale civile, militare o in entrambi. Tra questi figurano, ad esempio, Francia, Germania e Regno Unito.
Il diritto internazionale stabilisce gli obblighi degli Stati in materia di perseguimento dei crimini internazionali gravi attraverso il principio dell'aut dedere aut judicare (estradare o giudicare). Questo concetto fondamentale è presente in diversi trattati, tra cui:
- Convenzioni di Ginevra (1949) – impongono agli Stati parte l'obbligo rigoroso di perseguire o estradare gli autori di "gravi violazioni" (ad esempio, omicidio volontario e tortura) indipendentemente dalla loro nazionalità;
- Convenzione contro la tortura (1984) – impone agli Stati parte di perseguire o estradare gli autori di reati di tortura.
2. Obblighi consuetudinari
Il diritto internazionale consuetudinario presenta questioni più complesse per quanto riguarda i doveri dell'autorità giudiziaria. Mentre il divieto di crimini internazionali fondamentali è saldamente stabilito nella consuetudine, l'esistenza di un corrispondente dovere di perseguire tali crimini rimane controversa.
Il progetto di codice elaborato dalla Commissione di diritto internazionale nel 1996 e la sentenza Blaškić dell'ICTY suggeriscono l'esistenza di tale obbligo per le gravi violazioni del diritto internazionale umanitario. Tuttavia, la prassi incoerente degli Stati, compreso il ricorso diffuso all'amnistia, indebolisce la tesi dell'esistenza di un obbligo consuetudinario consolidato.
Argomenti più convincenti circa questo obbligo emergono quando si considerano le norme di ius cogens, riconosciute dalla Corte internazionale di giustizia come fonte di obblighi erga omnes in caso di genocidio. Il preambolo dello Statuto della CPI fa riferimento ai doveri degli Stati di esercitare la propria giurisdizione per le fattispecie criminali incluse nello Statuto, ma la sua natura non vincolante ne limita l'impatto normativo.
Esempi recenti suggeriscono l'emergere di un obbligo consuetudinario, non ancora consolidato, di perseguire i crimini internazionali. Tale obbligo appare particolarmente rilevante per gli Stati sul cui territorio sono commessi i crimini, mentre rimane ancora incerto per gli Stati terzi che esercitano la giurisdizione universale.
3. Legislazione nazionale
Il riconoscimento della giurisdizione universale come principo da parte dello Stato non è sufficiente a renderla una norma giuridica operativa.
La giurisdizione universale presuppone tre elementi:
- una base giuridica che la fondi;
- una tipizzazione chiara dei reati; e
- l'esistenza di meccanismi nazionali idonei alla sua applicazione.
Diversi Stati hanno adottato leggi penali speciali in materia di crimini di guerra e genocidio, inserendole nei rispettivi sistemi di giustizia penale civile, militare o in entrambi. Tra questi figurano, ad esempio, Francia, Germania e Regno Unito.
• Giurisdizione universale assoluta e condizionata
Due modelli principali di giurisdizione universale emergono nella prassi degli Stati:
Giurisdizione universale assoluta: consente l'indagine e il perseguimento di crimini indipendentemente dalla presenza o da un legame territoriale dell'indagato, e permette di avviare un procedimento anche in assenza di qualsiasi probabilità che l'imputato entri nel territorio dello Stato;
La scelta tra questi modelli riflette le tensioni fondamentali esistenti nella giustizia penale internazionale tra l'imperativo della lotta all'impunità e il rispetto della sovranità statale. Sebbene la giurisdizione universale assoluta offra maggiori possibilità teoriche in materia di accertamento della responsabilità e lotta all’impunità, la giurisdizione universale condizionata risulta più accettabile dal punto di vista politico e più facilmente praticabile su un piano operativo. La maggior parte degli Stati che prevedono il ricorso alla giurisdizione universale hanno adottato il modello condizionato, il quale richiede la presenza dell’imputato sul territorio nazionale o altri elementi di connessione per poter applicare la propria giurisdizione.
Sia il modello incondizionato che quello condizionato presentano sfide di attuazione, tra cui difficoltà nella raccolta delle prove, resistenza politica in casi delicati, e differenze nella capacità giudiziaria circa il trattamento di reati internazionali complessi. Lo sviluppo di unità specializzate in crimini di guerra in alcune giurisdizioni (ad esempio, all’interno della Corte federale di giustizia tedesca) rappresenta una risposta a queste sfide, creando competenze istituzionali a sostegno dei casi di giurisdizione universale.
Giurisdizione universale assoluta: consente l'indagine e il perseguimento di crimini indipendentemente dalla presenza o da un legame territoriale dell'indagato, e permette di avviare un procedimento anche in assenza di qualsiasi probabilità che l'imputato entri nel territorio dello Stato;
- Ad esempio, Germania e Belgio.
- Giurisdizione universale condizionata: richiede la presenza fisica dell'imputato sul territorio dello Stato.
- Esempi: Portogallo, Croazia e Romania.
La scelta tra questi modelli riflette le tensioni fondamentali esistenti nella giustizia penale internazionale tra l'imperativo della lotta all'impunità e il rispetto della sovranità statale. Sebbene la giurisdizione universale assoluta offra maggiori possibilità teoriche in materia di accertamento della responsabilità e lotta all’impunità, la giurisdizione universale condizionata risulta più accettabile dal punto di vista politico e più facilmente praticabile su un piano operativo. La maggior parte degli Stati che prevedono il ricorso alla giurisdizione universale hanno adottato il modello condizionato, il quale richiede la presenza dell’imputato sul territorio nazionale o altri elementi di connessione per poter applicare la propria giurisdizione.
Sia il modello incondizionato che quello condizionato presentano sfide di attuazione, tra cui difficoltà nella raccolta delle prove, resistenza politica in casi delicati, e differenze nella capacità giudiziaria circa il trattamento di reati internazionali complessi. Lo sviluppo di unità specializzate in crimini di guerra in alcune giurisdizioni (ad esempio, all’interno della Corte federale di giustizia tedesca) rappresenta una risposta a queste sfide, creando competenze istituzionali a sostegno dei casi di giurisdizione universale.
• Termini di prescrizione
La questione dei termini di prescrizione per i crimini internazionali rappresenta una sfida critica per i sistemi nazionali. Sebbene la maggior parte dei sistemi giuridici preveda termini di prescrizione per il perseguimento dei reati, l'eccezionale gravità di crimini quali genocidio, crimini contro l'umanità e crimini di guerra ha sollecitato un'importante evoluzione giuridica verso l'eliminazione di tali limiti.
Il diritto internazionale ha sviluppato una chiara tendenza a escludere la prescrizione per il perseguimento di genocidio, crimini contro l'umanità e crimini di guerra, riconoscendo che tali reati violano norme di ius cogens e che la loro punibilità non può essere preclusa dal decorso del tempo.
Questa posizione è stata codificata nella Convenzione delle Nazioni Unite sull'imprescrittibilità dei crimini di guerra e dei crimini contro l'umanità del 1968 ed è esplicitamente affermata nell'articolo 29 dello Statuto di Roma della CPI, riconoscendo che la gravità di questi reati giustifichi una responsabilità permanente.
A livello nazionale, l’implementazione di tale posizione risulta disomogenea. Mentre molti Stati hanno riformato la legislazione interna per eliminare i limiti temporali per il perseguimento dei crimini internazionali, altri mantengono i tradizionali termini di prescrizione o li applicano in modo selettivo. Questo mosaico di approcci crea disparità in materia di responsabilità, con alcuni autori di reati perseguiti mentre altri beneficiano della prescrizione per i crimini commessi a seconda della giurisdizione in questione.
La mancata accettazione trasversale di questo principio a livello nazionale indica che, sebbene stia chiaramente emergendo una norma internazionale, questa non ha ancora ottenuto elevazione universale a diritto consuetudinario vincolante.
Il diritto internazionale ha sviluppato una chiara tendenza a escludere la prescrizione per il perseguimento di genocidio, crimini contro l'umanità e crimini di guerra, riconoscendo che tali reati violano norme di ius cogens e che la loro punibilità non può essere preclusa dal decorso del tempo.
Questa posizione è stata codificata nella Convenzione delle Nazioni Unite sull'imprescrittibilità dei crimini di guerra e dei crimini contro l'umanità del 1968 ed è esplicitamente affermata nell'articolo 29 dello Statuto di Roma della CPI, riconoscendo che la gravità di questi reati giustifichi una responsabilità permanente.
A livello nazionale, l’implementazione di tale posizione risulta disomogenea. Mentre molti Stati hanno riformato la legislazione interna per eliminare i limiti temporali per il perseguimento dei crimini internazionali, altri mantengono i tradizionali termini di prescrizione o li applicano in modo selettivo. Questo mosaico di approcci crea disparità in materia di responsabilità, con alcuni autori di reati perseguiti mentre altri beneficiano della prescrizione per i crimini commessi a seconda della giurisdizione in questione.
La mancata accettazione trasversale di questo principio a livello nazionale indica che, sebbene stia chiaramente emergendo una norma internazionale, questa non ha ancora ottenuto elevazione universale a diritto consuetudinario vincolante.
■ Principio di complementarità e ammissibilità dei casi
La CPI funge da meccanismo giudiziario di ultima istanza, intervenendo solo quando gli ordinamenti nazionali non siano in grado o non abbiano la volontà di perseguire i crimini internazionali.
Il principio di complementarità, sancito dall'articolo 17 dello Statuto di Roma, stabilisce tre ipotesi di inammissiblità dei casi dinanzi alla CPI:
La Corte applica un rigoroso criterio di "stessa condotta, stessa persona" nel valutare l'ammissibilità dei casi, che impone di deferire ai procedimenti nazionali quando questi trattino effettivamente le medesime accuse nei confronti della stessa persona.
Tale deferenza è derogata solo nei casi in cui sia dimostrata la mancanza di volontà o l'incapacità dello Stato di portare avanti le indagini o i procedimenti:
Il principio di complementarità, sancito dall'articolo 17 dello Statuto di Roma, stabilisce tre ipotesi di inammissiblità dei casi dinanzi alla CPI:
- quando le autorità nazionali stanno già procedendo in relazione alla vicenda;
- quando le autorità nazionali hanno completato le indagini ma hanno deciso di non procedere con l’azione penale; oppure
- quando il caso è già stato giudicato a livello nazionale, in applicazione del principio del ne bis in idem.
La Corte applica un rigoroso criterio di "stessa condotta, stessa persona" nel valutare l'ammissibilità dei casi, che impone di deferire ai procedimenti nazionali quando questi trattino effettivamente le medesime accuse nei confronti della stessa persona.
Tale deferenza è derogata solo nei casi in cui sia dimostrata la mancanza di volontà o l'incapacità dello Stato di portare avanti le indagini o i procedimenti:
- Riluttanza sussiste quando lo Stato cerca deliberatamente di proteggere gli individui dalla responsabilità penale, spesso attraverso ritardi ingiustificati o procedimenti non imparziali;
- Incapacità incorre quando lo Stato non è in grado di svolgere indagini o procedimenti penali, ad esempio a causa del collasso totale o sostanziale del sistema giudiziario nazionale o della sua indisponibilità.
■ Parametri giurisdizionali e impegno degli Stati
L'articolo 12 dello Statuto di Roma delinea la competenza giurisdizionale della Corte, estesa ai crimini commessi sul territorio degli Stati parte o dai loro cittadini. Gli Stati possono accettare la giurisdizione della Corte in diverse forme:
- mediante ratifica completa dello Statuto di Roma;
- attraverso dichiarazioni speciali ai sensi dell'articolo 13; o
- con limitazioni specifiche, in particolare il dispositivo dell'articolo 124 che consente deroghe di sette anni alla giurisdizione sui crimini di guerra.
🠟🠟 Procedura penale internazionale 🠟🠟
La CPI ha sviluppato un sofisticato sistema procedurale che sintetizza elementi delle principali tradizioni giuridiche e, al contempo, affronta le sfide derivate dal perseguimento di crimini di particolare gravità e portata. Questo quadro disciplina tutte le fasi di funzionamento della Corte, dalle indagini preliminari fino alle sue battute finali, bilanciando gli interessi a volte contrastanti della giustizia, dell'efficienza e dell'equità. Questa procedura si basa su una serie di principi fondamentali.
• Principi del diritto penale internazionale
Le giurisdizioni penali internazionali sono tenute a garantire i diritti fondamentali a un equo processo, sebbene la loro applicazione possa differire da quella prevista negli ordinamenti nazionali. Tali diritti trovano fondamento in tre fonti principali: gli statuti e le regole dei tribunali, il diritto internazionale consuetudinario e i principi generali del diritto riconosciuti a livello universale. Pur non essendo parti dei trattati sui diritti umani, i tribunali internazionali ne applicano le norme, in particolare quelle contenute nel Patto internazionale sui diritti civili e politici delle Nazioni Unite.
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INDIPENDENZA E IMPARZIALITÀ GIUDIZIARIA
Il diritto a un tribunale indipendente e imparziale pone delle sfide per i tribunali internazionali. In particolare, suscita preoccupazioni in tal senso la loro istituzione da parte di organismi politici come il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e la loro dipendenza dalla cooperazione degli Stati per ottenere prove ed eseguire arresti. Tuttavia, la giurisprudenza conferma la loro indipendenza funzionale, come dimostrano i casi in cui essi sono stati chiamati a pronunciarsi sulla legalità e legittimità della propria istituzione.
Il principio di imparzialità richiede che i giudici siano liberi da pregiudizi effettivi o apparenti che potrebbero indurre un osservatore ragionevole a dubitare della loro neutralità. La durata fissa del mandato dei giudici della CPI e le disposizioni sull'indipendenza dell'accusa rafforzano tali garanzie.
Il principio di imparzialità richiede che i giudici siano liberi da pregiudizi effettivi o apparenti che potrebbero indurre un osservatore ragionevole a dubitare della loro neutralità. La durata fissa del mandato dei giudici della CPI e le disposizioni sull'indipendenza dell'accusa rafforzano tali garanzie.
PRESUNZIONE DI INNOCENZA
Questo diritto si estende a tutto il procedimento, compresa la fase investigativa. Ciò comporta diverse tutele concrete:
- Il diritto dell'imputato (e dell'indagato) di rimanere in silenzio senza che ciò comporti inferenze negative;
- L'onere esclusivo dell'accusa di provare la colpevolezza dell'imputato oltre ogni ragionevole dubbio;
- Il divieto di costringere l'imputato (o l'indagato) ad autoincriminarsi;
- La registrazione d’ufficio di una dichiarazione di non colpevolezza qualora l’imputato rifiuti di dichiararsi colpevole.
PROCEDIMENTO EQUO E RAPIDO
Sebbene le udienze pubbliche siano la norma, esistono delle eccezioni sulla base di considerazioni in materia di protezione dei testimoni e sicurezza nazionale. Il principio della parità delle armi richiede che gli imputati abbiano opportunità significative per:
• Accedere alle prove dell'accusa;
• Preparare una difesa adeguata;
• Esaminare i testimoni;
• Presentare le proprie argomentazioni.
Tuttavia, la parità delle armi non impone la parità delle risorse tra difesa e accusa.
La lunghezza dei processi continua ad essere una problematicità attribuibile alla complessità dei casi, alle sfide poste dalla raccolta delle prove, e alla necessità di bilanciare esaustività ed efficienza.
• Accedere alle prove dell'accusa;
• Preparare una difesa adeguata;
• Esaminare i testimoni;
• Presentare le proprie argomentazioni.
Tuttavia, la parità delle armi non impone la parità delle risorse tra difesa e accusa.
La lunghezza dei processi continua ad essere una problematicità attribuibile alla complessità dei casi, alle sfide poste dalla raccolta delle prove, e alla necessità di bilanciare esaustività ed efficienza.
PRINCIPIO DI IRRETROATTIVITÀ
Il divieto di retroattività del diritto penale, sancito sia dal diritto interno che dal diritto internazionale, stabilisce che un comportamento non può essere punito a meno che non fosse chiaramente definito come reato al momento in cui è stato commesso.
Tuttavia, esiste un'eccezione fondamentale al divieto di retroattività per i reati che erano già riconosciuti come tali dal diritto internazionale consuetudinario nel momento in cui sono stati commessi (ad esempio, genocidio, crimini contro l'umanità, crimini di guerra). Questa eccezione riconosce che alcuni atti siano universalmente previsti come reati anche prima della loro codificazione formale in trattati o statuti.
Tuttavia, esiste un'eccezione fondamentale al divieto di retroattività per i reati che erano già riconosciuti come tali dal diritto internazionale consuetudinario nel momento in cui sono stati commessi (ad esempio, genocidio, crimini contro l'umanità, crimini di guerra). Questa eccezione riconosce che alcuni atti siano universalmente previsti come reati anche prima della loro codificazione formale in trattati o statuti.
PRINCIPIO DEL NE BIS IN IDEM (O DOPPIO GIUDIZIO)
Il principio del ne bis in idem, che vieta il doppio giudizio per lo stesso reato, rappresenta una garanzia fondamentale nei sistemi di giustizia penale. Sebbene universalmente riconosciuto negli ordinamenti giuridici nazionali, la sua applicazione transfrontaliera rimane incoerente, a causa dell'assenza di una norma consuetudinaria consolidata che disciplini l'implementazione internazionale del ne bis in idem.
Sebbene alcuni sistemi regionali, come l'Unione europea, stiano sviluppando meccanismi per dare priorità alle giurisdizioni nazionali, non esiste un quadro giuridico universale per risolvere i conflitti tra procedimenti penali nazionali. Questa lacuna risulta particolarmente problematica nel caso di crimini internazionali, su cui più Stati potrebbero rivendicare la propria giurisdizione. Il limitato riconoscimento delle sentenze straniere potrebbe comportare che gli individui possano essere sottoposti a procedimenti penali successivi per la stessa condotta in paesi differenti. In aggiunta, solo alcuni sistemi giuridici riconoscono il tempo di detenzione scontato all'estero.
La CPI esercita una giurisdizione di tipo complementare. Ciò implica che i medesimi crimini già giudicati non possano essere perseguiti nuovamente a livello nazionale. Tuttavia, questa regola non si applica necessariamente a reati di diritto interno derivanti dagli stessi fatti. L’approccio mira a bilanciare l’esigenza di definitività con quella di prevenire l’impunità mediante procedimenti nazionali. Restano però possibili margini di incertezza: la legittimità di procedimenti paralleli a livello nazionale per reati comuni può infatti aprire scappatoie in grado di compromettere la funzione di garanzia del principio di complementarità.
Sebbene alcuni sistemi regionali, come l'Unione europea, stiano sviluppando meccanismi per dare priorità alle giurisdizioni nazionali, non esiste un quadro giuridico universale per risolvere i conflitti tra procedimenti penali nazionali. Questa lacuna risulta particolarmente problematica nel caso di crimini internazionali, su cui più Stati potrebbero rivendicare la propria giurisdizione. Il limitato riconoscimento delle sentenze straniere potrebbe comportare che gli individui possano essere sottoposti a procedimenti penali successivi per la stessa condotta in paesi differenti. In aggiunta, solo alcuni sistemi giuridici riconoscono il tempo di detenzione scontato all'estero.
La CPI esercita una giurisdizione di tipo complementare. Ciò implica che i medesimi crimini già giudicati non possano essere perseguiti nuovamente a livello nazionale. Tuttavia, questa regola non si applica necessariamente a reati di diritto interno derivanti dagli stessi fatti. L’approccio mira a bilanciare l’esigenza di definitività con quella di prevenire l’impunità mediante procedimenti nazionali. Restano però possibili margini di incertezza: la legittimità di procedimenti paralleli a livello nazionale per reati comuni può infatti aprire scappatoie in grado di compromettere la funzione di garanzia del principio di complementarità.
• Fasi del procedimento penale internazionale
Il perseguimento dei reati internazionali segue un percorso procedurale definito che bilancia l'efficienza giudiziaria con i diritti degli imputati e delle vittime. Concentrandosi sulla CPI, questa sezione analizza le fasi procedurali del procedimento penale dinanzi alla Corte, immunità ed elementi sostanziali (mens rea, tipi di responsabilità).
Clicca sulle caselle sottostanti per saperne di più sulle diverse fasi della procedura penale internazionale 🠟🠟
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ESAME PRELIMINARE
I procedimenti penali internazionali iniziano con un esame preliminare, durante il quale l'Ufficio del Procuratore effettua una valutazione completa di tre elementi chiave:
La CPI mantiene l'autorità di autodeterminare la propria giurisdizione, a garanzia dell'indipendenza giudiziaria. Contestazioni su giurisdizione o ammissibilità - sollevate da imputati, Stati o altre parti interessate - devono essere presentate tempestivamente per evitare ritardi procedurali. La Corte bilancia tali contestazioni con la necessità di portare avanti le indagini, consentendo al Procuratore di proseguire con limitate indagini in attesa di una risoluzione.
- Fondamenti giurisdizionali;
- Requisiti di ammissibilità (compresa la complementarità e la gravità); e
- Considerazioni più ampie in tema di giustizia.
La CPI mantiene l'autorità di autodeterminare la propria giurisdizione, a garanzia dell'indipendenza giudiziaria. Contestazioni su giurisdizione o ammissibilità - sollevate da imputati, Stati o altre parti interessate - devono essere presentate tempestivamente per evitare ritardi procedurali. La Corte bilancia tali contestazioni con la necessità di portare avanti le indagini, consentendo al Procuratore di proseguire con limitate indagini in attesa di una risoluzione.
INDAGINI
Il processo investigativo della CPI segue un quadro strutturato ma flessibile che combina elementi contraddittori e inquisitori per affrontare le sfide uniche derivate dai crimini internazionali.
L'autorità investigativa del Procuratore deriva da tre canali:
Prima di avviare un'indagine formale, l'Ufficio del Procuratore deve effettuare una valutazione preliminare per determinare se il caso rientra nella giurisdizione della Corte e merita un ulteriore esame. Questa fase comprende:
L'autorità investigativa del Procuratore deriva da tre canali:
- Rinvii da parte di Stati Membri o del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite che conferiscono autorità immediata di indagare, ma sono soggetti alla revisione della Camera preliminare per qualsiasi decisione non relativa alle investigazioni;
- Rinvii del Consiglio di sicurezza che conferiscono autorità immediata di indagare;
- Azione indipendente del Procuratore (proprio motu) che richiede l'autorizzazione della Camera preliminare.
Prima di avviare un'indagine formale, l'Ufficio del Procuratore deve effettuare una valutazione preliminare per determinare se il caso rientra nella giurisdizione della Corte e merita un ulteriore esame. Questa fase comprende:
- Valutazione della giurisdizione (competenza per materia, temporale e geografica);
- Valutazione della ricevibilità (soglie di complementarità e gravità);
- Considerazioni pratiche (disponibilità delle risorse, vincoli politici e potenziale impatto sulle vittime).
Metodologia investigativa
Le indagini internazionali utilizzano tecniche specializzate per documentare crimini su larga scala:
Gli investigatori lavorano in team multidisciplinari che comprendono avvocati, analisti ed esperti forensi, al fine di garantire una base probatoria completa.
Una caratteristica distintiva delle indagini della CPI è il principio di obiettività, che richiede la stessa considerazione delle prove accusatorie e scagionanti. I meccanismi di controllo giudiziario, in particolare il sistema della Camera preliminare della CPI, garantiscono una supervisione continua delle misure investigative nel rispetto dell'indipendenza dell'accusa. Il processo di conferma delle accuse funge da filtro probatorio fondamentale prima del processo.
Le indagini internazionali utilizzano tecniche specializzate per documentare crimini su larga scala:
- Indagini forensi (ad esempio, esumazioni, documentazione della scena del crimine);
- Informazioni provenienti da fonti open-source (ad esempio, immagini satellitari);
- Testimonianze di testimoni e vittime (ad esempio, raccolta di dichiarazioni e testimonianze con modalità rispettose dell’esperienza traumatica delle vittime e dei testimoni);
- Prove finanziarie e digitali (ad esempio, tracciamento dei flussi di denaro, comunicazioni registrate/riportate).
Gli investigatori lavorano in team multidisciplinari che comprendono avvocati, analisti ed esperti forensi, al fine di garantire una base probatoria completa.
Una caratteristica distintiva delle indagini della CPI è il principio di obiettività, che richiede la stessa considerazione delle prove accusatorie e scagionanti. I meccanismi di controllo giudiziario, in particolare il sistema della Camera preliminare della CPI, garantiscono una supervisione continua delle misure investigative nel rispetto dell'indipendenza dell'accusa. Il processo di conferma delle accuse funge da filtro probatorio fondamentale prima del processo.
FASE PRELIMINARE
Preparazione del quadro accusatorio ("caso") da parte dell'accusa
L'accusa conclude il proprio caso durante la fase preliminare redigendo atti di accusa che devono articolare chiaramente le accuse e i fatti a sostegno, adempiendo al contempo agli obblighi di divulgazione delle prove verso la difesa, compresi materiali potenzialmente scagionanti.
L'atto di accusa deve includere fatti materiali sufficientemente dettagliati per informare l'imputato delle accuse e consentirgli di difendersi adeguatamente, con il livello di specificità richiesto a seconda della condotta criminale contestata.
L'accusa conclude il proprio caso durante la fase preliminare redigendo atti di accusa che devono articolare chiaramente le accuse e i fatti a sostegno, adempiendo al contempo agli obblighi di divulgazione delle prove verso la difesa, compresi materiali potenzialmente scagionanti.
L'atto di accusa deve includere fatti materiali sufficientemente dettagliati per informare l'imputato delle accuse e consentirgli di difendersi adeguatamente, con il livello di specificità richiesto a seconda della condotta criminale contestata.
Requisiti e portata dell'atto di accusa
L'atto di accusa definisce l'ambito del processo, il che significa che le condanne non possono andare oltre i fatti contestati. La CPI consente alle Camere di modificare le qualificazioni giuridiche (iura novit curia), riducendo il ricorso ad atti di accusa eccessivamente tecnici. I crimini internazionali spesso si sovrappongono, sollevando questioni complesse in merito alle condanne cumulative e alle accuse alternative che la CPI continua ad affrontare attraverso una giurisprudenza in evoluzione.
L'atto di accusa definisce l'ambito del processo, il che significa che le condanne non possono andare oltre i fatti contestati. La CPI consente alle Camere di modificare le qualificazioni giuridiche (iura novit curia), riducendo il ricorso ad atti di accusa eccessivamente tecnici. I crimini internazionali spesso si sovrappongono, sollevando questioni complesse in merito alle condanne cumulative e alle accuse alternative che la CPI continua ad affrontare attraverso una giurisprudenza in evoluzione.
Misure coercitive preliminari e detenzione
I tribunali internazionali dipendono dalla cooperazione degli Stati per l'esecuzione delle misure coercitive preliminari.
Il sistema della CPI stabilisce rigorose garanzie, tra cui il controllo giudiziario prima dell'emissione di un mandato d'arresto, procedure alternative di citazione in giudizio, revisioni periodiche della detenzione e risarcimento per detenzione illegittima. La giurisprudenza riconosce il potere giudiziario intrinseco nel controllo della legalità della detenzione, bilanciando i diritti individuali con le esigenze poste dall'azione penale.
I tribunali internazionali dipendono dalla cooperazione degli Stati per l'esecuzione delle misure coercitive preliminari.
Il sistema della CPI stabilisce rigorose garanzie, tra cui il controllo giudiziario prima dell'emissione di un mandato d'arresto, procedure alternative di citazione in giudizio, revisioni periodiche della detenzione e risarcimento per detenzione illegittima. La giurisprudenza riconosce il potere giudiziario intrinseco nel controllo della legalità della detenzione, bilanciando i diritti individuali con le esigenze poste dall'azione penale.
Procedimenti iniziali
L'udienza preliminare costituisce una garanzia fondamentale ad assicurazione che l'imputato comprenda le accuse a suo carico e i propri diritti. La CPI utilizza questa fase per fissare le udienze di conferma delle accuse, verificando al contempo i diritti dell'imputato, a testimonianza del suo processo di incriminazione ponderato.
La conferma giudiziaria delle accuse richiede che la Camera preliminare accerti l'esistenza di motivi sostanziali per ritenere che l'imputato abbia commesso il fatto contestato, sulla base di un'udienza che si svolge nel contraddittorio tra le parti, così da prevenire procedimenti penali infondati.
L'udienza preliminare costituisce una garanzia fondamentale ad assicurazione che l'imputato comprenda le accuse a suo carico e i propri diritti. La CPI utilizza questa fase per fissare le udienze di conferma delle accuse, verificando al contempo i diritti dell'imputato, a testimonianza del suo processo di incriminazione ponderato.
La conferma giudiziaria delle accuse richiede che la Camera preliminare accerti l'esistenza di motivi sostanziali per ritenere che l'imputato abbia commesso il fatto contestato, sulla base di un'udienza che si svolge nel contraddittorio tra le parti, così da prevenire procedimenti penali infondati.
Quadro probatorio e procedure
La CPI adotta un approccio probatorio flessibile che privilegia l'affidabilità rispetto alle norme tecniche, con giudici professionisti che valutano tutte le prove pertinenti ed escludono il materiale ottenuto in modo improprio.
Si applicano protezioni speciali nei casi di violenza sessuale e, sebbene si ricorra sempre più spesso alle prove scritte, le testimonianze orali rimangono preferibili ove possibile.
Eventuali dichiariazioni di colpevolezza sono sottoposte ad un cauto processo di verifica giudiziale per essere ammesse come prove. In questo senso, i meccanismi di patteggiamento prevedono delle salvaguardie specifiche.
La CPI adotta un approccio probatorio flessibile che privilegia l'affidabilità rispetto alle norme tecniche, con giudici professionisti che valutano tutte le prove pertinenti ed escludono il materiale ottenuto in modo improprio.
Si applicano protezioni speciali nei casi di violenza sessuale e, sebbene si ricorra sempre più spesso alle prove scritte, le testimonianze orali rimangono preferibili ove possibile.
Eventuali dichiariazioni di colpevolezza sono sottoposte ad un cauto processo di verifica giudiziale per essere ammesse come prove. In questo senso, i meccanismi di patteggiamento prevedono delle salvaguardie specifiche.
FASE DEL PROCESSO
La CPI adotta un quadro procedurale ibrido che combina elementi accusatori e inquisitori per garantire l'equità e l'efficienza dei suoi procedimenti.
I processi seguono in genere una sequenza strutturata seppur flessibile:
Poiché lo Statuto di Roma e gli altri strumenti che disciplinano la procedura della CPI presentano ambiguità e lasciano ampi margini di discrezionalità ai giudici, nei diversi casi sono state inizialmente adottate regole procedurali differenti. Tuttavia, la giurisprudenza della Corte si sta evolvendo verso una maggiore coerenza, contribuendo gradualmente a delineare un quadro procedurale maggiormente organico e funzionale.
La CPI ha sviluppato strumenti per proteggere i testimoni vulnerabili, tra cui la testimonianza anonima o tramite video-collegamento e la distorsione della voce, garantendo al contempo il diritto dell'imputato a un processo equo.
La CPI vieta i processi in contumacia per i procedimenti con oggetto crimini internazionali, richiedendo la presenza dell'imputato. Sebbene le udienze nel procedimento preliminare di conferma delle accuse possano svolgersi in assenza dell'imputato, ciò non può essere fatto per il processo di merito, riflettendo l'importanza fondamentale del diritto al contraddittorio e alla presenza dell'imputato.
I processi seguono in genere una sequenza strutturata seppur flessibile:
- Dichiarazioni preliminari dell'accusa e della difesa;
- Presentazione delle prove (ad esempio, testimonianze e prove documentali);
- Conclusioni finali delle parti;
- Deliberazioni giudiziarie; e
- Sentenza definitiva.
Poiché lo Statuto di Roma e gli altri strumenti che disciplinano la procedura della CPI presentano ambiguità e lasciano ampi margini di discrezionalità ai giudici, nei diversi casi sono state inizialmente adottate regole procedurali differenti. Tuttavia, la giurisprudenza della Corte si sta evolvendo verso una maggiore coerenza, contribuendo gradualmente a delineare un quadro procedurale maggiormente organico e funzionale.
La CPI ha sviluppato strumenti per proteggere i testimoni vulnerabili, tra cui la testimonianza anonima o tramite video-collegamento e la distorsione della voce, garantendo al contempo il diritto dell'imputato a un processo equo.
La CPI vieta i processi in contumacia per i procedimenti con oggetto crimini internazionali, richiedendo la presenza dell'imputato. Sebbene le udienze nel procedimento preliminare di conferma delle accuse possano svolgersi in assenza dell'imputato, ciò non può essere fatto per il processo di merito, riflettendo l'importanza fondamentale del diritto al contraddittorio e alla presenza dell'imputato.
Immunità
L'immunità è un principio fondamentale del diritto internazionale, volto a facilitare i rapporti diplomatici e a prevenire i conflitti garantendo il libero transito e la non ingerenza nei confronti dei rappresentanti ufficiali di giurisdizioni straniere.
Immunità personale (immunità ratione personae)
L'immunità personale garantisce l'immunità giurisdizionale totale a una categoria limitata di funzionari di alto rango, quali capi di Stato, capi di governo e ministri degli Esteri. Si applica a tutti gli atti, sia pubblici sia privati, e dura solo per la durata del mandato ufficiale. Il suo scopo non è quello di proteggere l'individuo in sé, quanto di consentire lo svolgimento senza ostacoli delle relazioni internazionali. Una volta che il mandato ufficiale volge al termine, il funzionario di alto rango conserva unicamente la propria immunità funzionale per gli atti ufficiali compiuti durante il mandato. L’immunità personale non può essere reclamata per atti privati compiuti prima, durante, o dopo la conclusione del mandato.
Immunità funzionale (immunità ratione materiae)
L'immunità funzionale protegge gli atti ufficiali compiuti per conto di uno Stato, indipendentemente dal rango dell'individuo. Si basa sul principio che uno Stato non può giudicare gli atti sovrani di un altro Stato. Tale protezione persiste anche dopo che l'individuo ha terminato il suo incarico, poiché la protezione è legata all'atto e non alla persona in sé.
Tuttavia, tale immunità non è assoluta. I tribunali possono esaminare se il comportamento in questione sia effettivamente qualificabile come atto ufficiale. Le attività di natura privata o penale, anche se commesse da un funzionario pubblico, non rientrano in tale protezione.
Il caso Pinochet ha stabilito che l'immunità funzionale non protegge gli ex funzionari dall'azione penale per atti come la tortura che violano le norme di ius cogens.
Categorie speciali di immunità
La Convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche (1961) stabilisce il quadro più completo circa l'immunità diplomatica, garantendo l'inviolabilità personale e l'immunità dalla giurisdizione penale ai diplomatici accreditati. Protezioni simili si estendono ai funzionari consolari e agli inviati in missione speciale, anche se in genere con un ambito di applicazione più limitato.
Al termine della missione diplomatica, l'immunità funzionale rimane in vigore per gli atti ufficiali compiuti durante il mandato. I reati gravi commessi a titolo personale possono essere perseguiti se l'immunità è revocata o una volta che la persona conclude il proprio mandato.
Immunità dinanzi alla Corte penale internazionale
Lo Statuto di Roma della CPI ha modificato radicalmente il sistema delle immunità nel diritto penale internazionale. L'articolo 27 annulla esplicitamente sia l'immunità personale che quella funzionale dei funzionari degli Stati parte, affermando che una posizione ufficiale non può impedire il perseguimento di crimini internazionali. Tuttavia, l'articolo 98(1) preserva le protezioni dell'immunità per i funzionari degli Stati non parte, a meno che non vi sia una rinuncia alle stesse o una deroga da parte del Consiglio di sicurezza. Questo quadro crea un doppio regime in cui le immunità rimangono valide per alcuni funzionari mentre sono revocate ad altri.
La giurisprudenza moderna rivela le tensioni esistenti tra le dottrine dell'immunità e i differenti tipi di responsabilità per i crimini internazionali. La decisione della Corte internazionale di giustizia (2002) sul mandato d'arresto ha confermato l'immunità personale dei funzionari in carica, mentre decisioni successive, come quelle relative alla tortura o al genocidio, hanno ristretto la portata dell'immunità funzionale. I tribunali continuano a faticare nel conciliare le garanzie di immunità con l'imperativo di perseguire le violazioni gravi del diritto internazionale, in particolare quando sono coinvolte norme di ius cogens.
L'immunità è un principio fondamentale del diritto internazionale, volto a facilitare i rapporti diplomatici e a prevenire i conflitti garantendo il libero transito e la non ingerenza nei confronti dei rappresentanti ufficiali di giurisdizioni straniere.
Immunità personale (immunità ratione personae)
L'immunità personale garantisce l'immunità giurisdizionale totale a una categoria limitata di funzionari di alto rango, quali capi di Stato, capi di governo e ministri degli Esteri. Si applica a tutti gli atti, sia pubblici sia privati, e dura solo per la durata del mandato ufficiale. Il suo scopo non è quello di proteggere l'individuo in sé, quanto di consentire lo svolgimento senza ostacoli delle relazioni internazionali. Una volta che il mandato ufficiale volge al termine, il funzionario di alto rango conserva unicamente la propria immunità funzionale per gli atti ufficiali compiuti durante il mandato. L’immunità personale non può essere reclamata per atti privati compiuti prima, durante, o dopo la conclusione del mandato.
Immunità funzionale (immunità ratione materiae)
L'immunità funzionale protegge gli atti ufficiali compiuti per conto di uno Stato, indipendentemente dal rango dell'individuo. Si basa sul principio che uno Stato non può giudicare gli atti sovrani di un altro Stato. Tale protezione persiste anche dopo che l'individuo ha terminato il suo incarico, poiché la protezione è legata all'atto e non alla persona in sé.
Tuttavia, tale immunità non è assoluta. I tribunali possono esaminare se il comportamento in questione sia effettivamente qualificabile come atto ufficiale. Le attività di natura privata o penale, anche se commesse da un funzionario pubblico, non rientrano in tale protezione.
Il caso Pinochet ha stabilito che l'immunità funzionale non protegge gli ex funzionari dall'azione penale per atti come la tortura che violano le norme di ius cogens.
Categorie speciali di immunità
La Convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche (1961) stabilisce il quadro più completo circa l'immunità diplomatica, garantendo l'inviolabilità personale e l'immunità dalla giurisdizione penale ai diplomatici accreditati. Protezioni simili si estendono ai funzionari consolari e agli inviati in missione speciale, anche se in genere con un ambito di applicazione più limitato.
Al termine della missione diplomatica, l'immunità funzionale rimane in vigore per gli atti ufficiali compiuti durante il mandato. I reati gravi commessi a titolo personale possono essere perseguiti se l'immunità è revocata o una volta che la persona conclude il proprio mandato.
Immunità dinanzi alla Corte penale internazionale
Lo Statuto di Roma della CPI ha modificato radicalmente il sistema delle immunità nel diritto penale internazionale. L'articolo 27 annulla esplicitamente sia l'immunità personale che quella funzionale dei funzionari degli Stati parte, affermando che una posizione ufficiale non può impedire il perseguimento di crimini internazionali. Tuttavia, l'articolo 98(1) preserva le protezioni dell'immunità per i funzionari degli Stati non parte, a meno che non vi sia una rinuncia alle stesse o una deroga da parte del Consiglio di sicurezza. Questo quadro crea un doppio regime in cui le immunità rimangono valide per alcuni funzionari mentre sono revocate ad altri.
La giurisprudenza moderna rivela le tensioni esistenti tra le dottrine dell'immunità e i differenti tipi di responsabilità per i crimini internazionali. La decisione della Corte internazionale di giustizia (2002) sul mandato d'arresto ha confermato l'immunità personale dei funzionari in carica, mentre decisioni successive, come quelle relative alla tortura o al genocidio, hanno ristretto la portata dell'immunità funzionale. I tribunali continuano a faticare nel conciliare le garanzie di immunità con l'imperativo di perseguire le violazioni gravi del diritto internazionale, in particolare quando sono coinvolte norme di ius cogens.
Elementi soggettivi del reato (mens rea)
Esistono varie tipologie di elementi soggettivi riconducibili ai crimini internazionali, dall'intenzione, all’imprudenza, fino alla (discutibile) negligenza. Reati diversi e forme diverse di responsabilità richiedono forme diverse di mens rea.
L'articolo 30 dello Statuto della CPI stabilisce quanto segue:
Requisiti speciali relativi all’elemento soggettivo del reato si applicano a reati particolari, in particolare il dolus specialis (dolo specifico) richiesto per il reato di genocidio.
Esistono varie tipologie di elementi soggettivi riconducibili ai crimini internazionali, dall'intenzione, all’imprudenza, fino alla (discutibile) negligenza. Reati diversi e forme diverse di responsabilità richiedono forme diverse di mens rea.
L'articolo 30 dello Statuto della CPI stabilisce quanto segue:
- Salvo diversa disposizione, una persona non è penalmente responsabile e può essere punita per un crimine di competenza della Corte solo se l’elemento materiale è accompagnato da intenzione e consapevolezza.
- Ai sensi del presente articolo, vi è intenzione quando:
- Trattandosi di un comportamento, una persona intende adottare tale comportamento;
- Trattandosi di una conseguenza, una persona intende causare tale conseguenza o è consapevole che quest’ultima avverrà nel corso normale degli eventi.
- Vi è consapevolezza ai sensi del presente articolo quando una persona è cosciente dell’esistenza di una determinata circostanza o che una conseguenza avverrà nel corso normale degli eventi. «Intenzionalmente» e «con cognizione di cause» vanno interpretati di conseguenza.
Requisiti speciali relativi all’elemento soggettivo del reato si applicano a reati particolari, in particolare il dolus specialis (dolo specifico) richiesto per il reato di genocidio.
Tipi di responsabilità
Perpetrazione / Commissione
Il principio della responsabilità penale individuale per la commissione diretta di reati costituisce il fondamento della giustizia penale internazionale.
Questo tipo di responsabilità comprende diversi aspetti fondamentali:
Co-perpetrazione
La co-perpetrazione o comparticipazione si riferisce alla perpetrazione congiunta di un reato da parte di due o più individui che condividono il controllo sulla sua esecuzione.
La giurisprudenza della CPI sottolinea che i co-autori devono:
La CPI riconosce due forme di concorso:
Iniziativa criminale comune (JCE)
La tipologia dell’iniziativa criminale comune, altresì comunemente denominata anche in italiano Joint Criminal Entrerprise (JCE), affronta la natura collettiva delle atrocità di massa ritenendo i partecipanti responsabili dei crimini commessi nell'ambito di un piano comune.
La Camera d'appello dell'ICTY, nel caso Tadić (1999), ha stabilito l’esistenza di una base consuetudinaria per la JCE in tre categorie distinte:
Lo Statuto della CPI (articolo 25, paragrafo 3, lettera d)) richiede un contributo intenzionale a un gruppo criminale o la conoscenza delle sue intenzioni criminali. Questa formulazione sembra escludere la categoria estesa di JCE, pur mantenendo la responsabilità per i crimini principali.
Favoreggiamento
Sono ritenuti responsabili di favoreggiamento coloro che assistono consapevolmente l’esecuzione di reati senza esserne gli autori diretti.
L'elemento materiale richiede assistenza sostanziale ad un reato specifico attraverso atti (ad esempio, fornire armi) o omissioni (quando vi è un dovere di agire). L'elemento soggettivo richiede la consapevolezza che la propria condotta favorisca atti criminali.
Ordinare l’esecuzione di crimini
Il diritto internazionale riconosce la responsabilità penale di coloro che, in posizione di autorità/comando, ordinano l’esecuzione di reati. Ciò richiede tre elementi:
Istigazione e incitamento
L'istigazione si verifica quando un individuo spinge, incoraggia o influenza un altro a commettere un reato attraverso mezzi diretti o indiretti, con un evidente nesso causale con il reato. L'elemento soggettivo dell'istigazione richiede la consapevolezza della probabilità sostanziale che le proprie azioni possano provocare un reato
A differenza dell'istigazione (che dipende dall’esecuzione effettiva del reato o dall’azione compiuta), l'incitamento al genocidio costituisce un reato autonomo ai sensi dell'articolo III, lettera c), della Convenzione sul genocidio. L’incitamento al genocidio richiede l'intenzione specifica di distruggere un gruppo protetto. Questa soglia più elevata riflette la gravità del genocidio come "crimine dei diritto internazionale costituisce.
Pianificazione e preparazione
La pianificazione costituisce una forma distinta di responsabilità quando si progetta o organizza attivamente la commissione di crimini internazionali vengono poi effettivamente eseguiti.
Ai sensi dello Statuto di Roma, la responsabilità per il tentativo di commettere un reato richiede
completamento fallisca a causa di circostanze esterne, escluso l'abbandono volontario.
Responsabilità di comando
La responsabilità di comando impone la responsabilità dei superiori per i crimini dei subordinati quando:
Perpetrazione / Commissione
Il principio della responsabilità penale individuale per la commissione diretta di reati costituisce il fondamento della giustizia penale internazionale.
Questo tipo di responsabilità comprende diversi aspetti fondamentali:
- Il reato viene commesso fisicamente e direttamente;
- La responsabilità si estende alle omissioni quando sussiste un obbligo giuridico di agire.
Co-perpetrazione
La co-perpetrazione o comparticipazione si riferisce alla perpetrazione congiunta di un reato da parte di due o più individui che condividono il controllo sulla sua esecuzione.
La giurisprudenza della CPI sottolinea che i co-autori devono:
- Condividere un piano comune per commettere il reato;
- Dare un contributo essenziale alla sua esecuzione;
- Possedere l’abilità di vanificare l’esecuzione del reato solo astenendosi dal partecipare.
La CPI riconosce due forme di concorso:
- Co-perpetrazione diretta: si applica quando gli individui eseguono congiuntamente il reato attraverso le proprie azioni (ad esempio, leaders che coordinano un massacro);
- Co-perpetrazione indiretta: coinvolge strutture gerarchiche in cui funzionari di alto rango utilizzano i propri subordinati per commettere crimini (ad esempio, comandanti militari che dispiegano truppe per commettere atrocità).
Iniziativa criminale comune (JCE)
La tipologia dell’iniziativa criminale comune, altresì comunemente denominata anche in italiano Joint Criminal Entrerprise (JCE), affronta la natura collettiva delle atrocità di massa ritenendo i partecipanti responsabili dei crimini commessi nell'ambito di un piano comune.
La Camera d'appello dell'ICTY, nel caso Tadić (1999), ha stabilito l’esistenza di una base consuetudinaria per la JCE in tre categorie distinte:
- La JCE di base si applica quando tutti i membri condividono l'intenzione di commettere il reato principale;
- La JCE sistemica copre i sistemi criminali istituzionalizzati come i campi di concentramento, che richiedono la conoscenza del sistema e l'intenzione di promuoverlo;
- La JCE estesa impone responsabilità penale per reati prevedibili al di fuori del piano originario, a condizione che l'imputato ne abbia volontariamente assunto il rischio.
Lo Statuto della CPI (articolo 25, paragrafo 3, lettera d)) richiede un contributo intenzionale a un gruppo criminale o la conoscenza delle sue intenzioni criminali. Questa formulazione sembra escludere la categoria estesa di JCE, pur mantenendo la responsabilità per i crimini principali.
Favoreggiamento
Sono ritenuti responsabili di favoreggiamento coloro che assistono consapevolmente l’esecuzione di reati senza esserne gli autori diretti.
L'elemento materiale richiede assistenza sostanziale ad un reato specifico attraverso atti (ad esempio, fornire armi) o omissioni (quando vi è un dovere di agire). L'elemento soggettivo richiede la consapevolezza che la propria condotta favorisca atti criminali.
Ordinare l’esecuzione di crimini
Il diritto internazionale riconosce la responsabilità penale di coloro che, in posizione di autorità/comando, ordinano l’esecuzione di reati. Ciò richiede tre elementi:
- Una relazione di subordinazione e comando in essere (formale o de facto);
- La trasmissione di un ordine (che può essere provata attraverso prove indiziarie); e
- Lo stato mentale di consapevolezza della probabilità sostanziale che si verifichino dei reati.
Istigazione e incitamento
L'istigazione si verifica quando un individuo spinge, incoraggia o influenza un altro a commettere un reato attraverso mezzi diretti o indiretti, con un evidente nesso causale con il reato. L'elemento soggettivo dell'istigazione richiede la consapevolezza della probabilità sostanziale che le proprie azioni possano provocare un reato
A differenza dell'istigazione (che dipende dall’esecuzione effettiva del reato o dall’azione compiuta), l'incitamento al genocidio costituisce un reato autonomo ai sensi dell'articolo III, lettera c), della Convenzione sul genocidio. L’incitamento al genocidio richiede l'intenzione specifica di distruggere un gruppo protetto. Questa soglia più elevata riflette la gravità del genocidio come "crimine dei diritto internazionale costituisce.
Pianificazione e preparazione
La pianificazione costituisce una forma distinta di responsabilità quando si progetta o organizza attivamente la commissione di crimini internazionali vengono poi effettivamente eseguiti.
Ai sensi dello Statuto di Roma, la responsabilità per il tentativo di commettere un reato richiede
completamento fallisca a causa di circostanze esterne, escluso l'abbandono volontario.
Responsabilità di comando
La responsabilità di comando impone la responsabilità dei superiori per i crimini dei subordinati quando:
- Esiste un rapporto di comando effettivo;
- Il superiore era a conoscenza o avrebbe dovuto essere a conoscenza dei crimini commessi; e
- Non sono state adottate misure preventive o punitive ragionevoli.
DETERMINAZIONE DELLA PENA
I tribunali penali internazionali operano senza rigide linee guida in materia di determinazione della pena, concedendo ai giudici un ampio margine di discrezionalità, pur richiedendo coerenza nell'applicazione.
Il processo di determinazione della pena si basa su due pilastri:
Il processo di determinazione della pena si basa su due pilastri:
- La gravità oggettiva dei reati commessi; e
- La colpevolezza soggettiva dell'individuo condannato.
Fattori determinanti della severità della pena
La CPI utilizza un'analisi multifattoriale per determinare pene appropriate seguendo un approccio caso per caso. Il processo di determinazione della pena si basa sulla valutazione sia delle caratteristiche oggettive del reato (ad esempio, la natura del reato, la portata della condotta criminale, la vulnerabilità delle vittime e il numero di persone colpite) sia le circostanze soggettive dell'autore del reato (ad esempio, il livello di partecipazione e i motivi, compresa la discriminazione etnica, religiosa o politica).
Il principio di proporzionalità guida quest'analisi, richiedendo un attento bilanciamento tra la gravità dei reati e la colpevolezza individuale.
La CPI utilizza un'analisi multifattoriale per determinare pene appropriate seguendo un approccio caso per caso. Il processo di determinazione della pena si basa sulla valutazione sia delle caratteristiche oggettive del reato (ad esempio, la natura del reato, la portata della condotta criminale, la vulnerabilità delle vittime e il numero di persone colpite) sia le circostanze soggettive dell'autore del reato (ad esempio, il livello di partecipazione e i motivi, compresa la discriminazione etnica, religiosa o politica).
Il principio di proporzionalità guida quest'analisi, richiedendo un attento bilanciamento tra la gravità dei reati e la colpevolezza individuale.
Circostanze aggravanti e attenuanti
Le circostanze aggravanti che in genere comportano un aumento delle pene includono l'aver agito con metodi particolarmente efferati, l'abuso d’ufficio, la presa di mira di gruppi vulnerabili, la vittimizzazione su larga scala e la dimostrata mancanza di rimorso.
I fattori attenuanti che possono invece ridurre le pene comprendono la cooperazione sostanziale con il Procuratore, il sincero pentimento, la costituzione volontaria, la buona condotta precedente al reato e durante la detenzione preliminare, così come circostanze personali eccezionali.
Spetta al giudice bilanciare questi fattori, esercitando la propria discrezionalità per garantire una giustizia adattata al singolo caso.
Le circostanze aggravanti che in genere comportano un aumento delle pene includono l'aver agito con metodi particolarmente efferati, l'abuso d’ufficio, la presa di mira di gruppi vulnerabili, la vittimizzazione su larga scala e la dimostrata mancanza di rimorso.
I fattori attenuanti che possono invece ridurre le pene comprendono la cooperazione sostanziale con il Procuratore, il sincero pentimento, la costituzione volontaria, la buona condotta precedente al reato e durante la detenzione preliminare, così come circostanze personali eccezionali.
Spetta al giudice bilanciare questi fattori, esercitando la propria discrezionalità per garantire una giustizia adattata al singolo caso.
Riparazione alle vittime
Il sistema di riparazioni della CPI rappresenta un'evoluzione rivoluzionaria della giustizia internazionale, in quanto supera i tradizionali approcci esclusivamente punitivi. La Corte può ordinare varie forme di riparazione, tra cui:
Le caratteristiche principali di questo modello includono la determinazione di principi di risarcimento specifici per ciascun caso, procedimenti separati dopo la condanna e meccanismi di revisione in appello. Il sistema deve affrontare sfide continue per quanto riguarda lo sviluppo di standard coerenti per la valutazione del danno e il coordinamento con programmi nazionali di risarcimento, mantenendo al contempo aspettative realistiche circa le capacità riparatorie della Corte.
Il sistema di riparazioni della CPI rappresenta un'evoluzione rivoluzionaria della giustizia internazionale, in quanto supera i tradizionali approcci esclusivamente punitivi. La Corte può ordinare varie forme di riparazione, tra cui:
- Restituzione: ripristinare la situazione delle vittime precedente alla commissione dei reati;
- Risarcimento: indennizzo monetario per perdite quantificabili;
- Riabilitazione: servizi di supporto psicologico, medico e sociale.
Le caratteristiche principali di questo modello includono la determinazione di principi di risarcimento specifici per ciascun caso, procedimenti separati dopo la condanna e meccanismi di revisione in appello. Il sistema deve affrontare sfide continue per quanto riguarda lo sviluppo di standard coerenti per la valutazione del danno e il coordinamento con programmi nazionali di risarcimento, mantenendo al contempo aspettative realistiche circa le capacità riparatorie della Corte.
Procedure di determinazione della pena
La CPI utilizza procedure di determinazione della pena flessibili e adattate alla complessità dei casi. Il quadro normativo consente, su richiesta, un procedimento biforcuto, il quale permette di esaminare separatamente la colpevolezza e la pena. L'ammissione di colpevolezza può portare direttamente alla determinazione della pena, previa verifica giudiziaria.
La procedura d'appello comprende una valutazione sostanziale della proporzionalità che esamina se le sentenze riflettano adeguatamente la condotta del condannato. Tale riesame rispetta il ruolo primario delle camere di primo grado nell'accertamento dei fatti, garantendo al contempo la coerenza dei risultati delle sentenze.
La CPI utilizza procedure di determinazione della pena flessibili e adattate alla complessità dei casi. Il quadro normativo consente, su richiesta, un procedimento biforcuto, il quale permette di esaminare separatamente la colpevolezza e la pena. L'ammissione di colpevolezza può portare direttamente alla determinazione della pena, previa verifica giudiziaria.
La procedura d'appello comprende una valutazione sostanziale della proporzionalità che esamina se le sentenze riflettano adeguatamente la condotta del condannato. Tale riesame rispetta il ruolo primario delle camere di primo grado nell'accertamento dei fatti, garantendo al contempo la coerenza dei risultati delle sentenze.
Revisione post-condanna
Lo Statuto di Roma istituisce un sistema di revisione automatica delle sentenze con punti di riesame obbligatori. Per pene detentive determinate, la revisione avviene dopo due terzi dell'esecuzione; mentre, per l'ergastolo, dopo venticinque anni. Se le richieste iniziali di riduzione sono respinte, seguono revisioni periodiche successive.
I criteri di revisione considerano la riabilitazione dimostrata dal reo, la cooperazione con le autorità e considerazioni umanitarie. Il tribunale che ha emesso la sentenza originaria mantiene l'autorità sulle modifiche, garantendo l'applicazione coerente degli standard. Le garanzie procedurali applicate nella revisione comprendono la partecipazione delle vittime e l'obbligo di motivare le decisioni, bilanciando il carattere definitivo della sentenza con il riconoscimento delle mutate circostanze che ne favoriscono un’eventuale riduzione.
Lo Statuto di Roma istituisce un sistema di revisione automatica delle sentenze con punti di riesame obbligatori. Per pene detentive determinate, la revisione avviene dopo due terzi dell'esecuzione; mentre, per l'ergastolo, dopo venticinque anni. Se le richieste iniziali di riduzione sono respinte, seguono revisioni periodiche successive.
I criteri di revisione considerano la riabilitazione dimostrata dal reo, la cooperazione con le autorità e considerazioni umanitarie. Il tribunale che ha emesso la sentenza originaria mantiene l'autorità sulle modifiche, garantendo l'applicazione coerente degli standard. Le garanzie procedurali applicate nella revisione comprendono la partecipazione delle vittime e l'obbligo di motivare le decisioni, bilanciando il carattere definitivo della sentenza con il riconoscimento delle mutate circostanze che ne favoriscono un’eventuale riduzione.
PROCEDURE D'APPELLO
La CPI prevede meccanismi d'appello che danno priorità alla giustizia sostanziale rispetto alla definitività procedurale.
Le Camere d'appello dispongono di ampi poteri correttivi: possono confermare, revocare o modificare le sentenze, oppure ordinare un nuovo processo dinanzi a nuovi collegi. In particolare, la CPI incorpora il principio di diritto civile del divieto della reformatio in peius, che vieta modifiche sfavorevoli della sentenza quando solo l'imputato ricorre in appello. I tribunali ad hoc hanno sviluppato protezioni simili attraverso la giurisprudenza.
Le Camere d'appello dispongono di ampi poteri correttivi: possono confermare, revocare o modificare le sentenze, oppure ordinare un nuovo processo dinanzi a nuovi collegi. In particolare, la CPI incorpora il principio di diritto civile del divieto della reformatio in peius, che vieta modifiche sfavorevoli della sentenza quando solo l'imputato ricorre in appello. I tribunali ad hoc hanno sviluppato protezioni simili attraverso la giurisprudenza.
Norme del procedimento in appello
La revisione in appello opera principalmente come un processo correttivo piuttosto che come un nuovo processo, con soglie di intervento rigorose. La CPI ammette i ricorsi per qualsiasi errore procedurale o sostanziale che incida sull'integrità della sentenza, conferendo alla Camera d'appello un'autorità significativa che include poteri (seppur limitati) di accertamento dei fatti.
La revisione in appello opera principalmente come un processo correttivo piuttosto che come un nuovo processo, con soglie di intervento rigorose. La CPI ammette i ricorsi per qualsiasi errore procedurale o sostanziale che incida sull'integrità della sentenza, conferendo alla Camera d'appello un'autorità significativa che include poteri (seppur limitati) di accertamento dei fatti.
Impugnazioni incidentali
I ricorsi sono strettamente circoscritti per bilanciare il giusto processo e l'efficienza. Solo alcune questioni fondamentali, come la giurisdizione della Corte o l'ammissibilità del caso, sono considerate di diritto. Altre decisioni richiedono un'autorizzazione che dimostri che la risoluzione immediata porterebbe ad un progresso sostanziale nel procedimento. La Corte si rimette generalmente alle decisioni discrezionali delle Camere di primo grado, intervenendo solo in caso di evidenti abusi che minacciano la giustizia sostanziale. Questo approccio moderato impedisce la frammentazione dei processi a causa di ricorsi intermedi eccessivi.
I ricorsi sono strettamente circoscritti per bilanciare il giusto processo e l'efficienza. Solo alcune questioni fondamentali, come la giurisdizione della Corte o l'ammissibilità del caso, sono considerate di diritto. Altre decisioni richiedono un'autorizzazione che dimostri che la risoluzione immediata porterebbe ad un progresso sostanziale nel procedimento. La Corte si rimette generalmente alle decisioni discrezionali delle Camere di primo grado, intervenendo solo in caso di evidenti abusi che minacciano la giustizia sostanziale. Questo approccio moderato impedisce la frammentazione dei processi a causa di ricorsi intermedi eccessivi.
Meccanismo di revisione straordinaria
La CPI prevede procedure di revisione eccezionali quando emergono nuove prove che avrebbero probabilmente potuto modificare l'esito originario. È necessario dimostrare che i nuovi fatti non fossero rilevabili in precedenza nonostante la dovuta diligenza, fermo restando il potere discrezionale di impedire ingiustizie manifeste.
Inoltre, il meccanismo di revisione consente la revisione per irregolarità procedurali che comportano prove viziate o comportamenti scorretti da parte dei giudici.
La CPI prevede procedure di revisione eccezionali quando emergono nuove prove che avrebbero probabilmente potuto modificare l'esito originario. È necessario dimostrare che i nuovi fatti non fossero rilevabili in precedenza nonostante la dovuta diligenza, fermo restando il potere discrezionale di impedire ingiustizie manifeste.
Inoltre, il meccanismo di revisione consente la revisione per irregolarità procedurali che comportano prove viziate o comportamenti scorretti da parte dei giudici.
Approcci intersezionali nel diritto
penale internazionale 🠟🠟
Per essere efficaci, i casi di giurisdizione universale dovrebbero integrare approcci incentrati sulle vittime, sensibili alle differenze culturali e al genere durante tutto il processo giudiziario. Queste tre cornici operano in sinergia per colmare le gravi lacune dei processi giuridici tradizionali nel trattamento dei crimini che trascendono i confini e le culture.
Questo approccio integrato trasforma la giurisdizione universale da un meccanismo puramente giuridico a un processo di giustizia globale, rigoroso dal punto di vista giuridico e, allo stesso tempo, culturalmente legittimo. Ponendo al centro le vittime e rispettando al contempo i contesti culturali, i sistemi giuridici possono garantire una giustizia concreta per le persone più colpite dai crimini internazionali.
Questo approccio integrato trasforma la giurisdizione universale da un meccanismo puramente giuridico a un processo di giustizia globale, rigoroso dal punto di vista giuridico e, allo stesso tempo, culturalmente legittimo. Ponendo al centro le vittime e rispettando al contempo i contesti culturali, i sistemi giuridici possono garantire una giustizia concreta per le persone più colpite dai crimini internazionali.
Approcci
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Approccio incentrato sulle vittime
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Approccio sensibile alle differenze culturali
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Approccio sensibile al genere
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I crimini internazionali infliggono traumi profondi a vittime e comunità, spesso lasciando i sopravvissuti senza un ricorso giuridico significativo nei loro paesi d'origine. Un approccio incentrato sulle vittime riconosce queste ultime come titolari di diritti e non solo come semplici testimoni, garantendo loro una partecipazione significativa ai procedimenti giudiziari e fornendo protezione e riparazioni comprensive.
Elementi chiave in questo senso includono:
Elementi chiave in questo senso includono:
- Riconoscimento: riconoscere le vittime come titolari di diritti, non solo come testimoni;
- Partecipazione: garantire alle vittime opportunità significative di partecipazione ai procedimenti;
- Protezione: salvaguardare le vittime da ulteriori traumi e ritorsioni;
- Riparazione: fornire accesso a risarcimenti, restituzioni e riabilitazione.
Buone prassi
Per implementare efficacemente un approccio incentrato sulle vittime nei casi di giurisdizione universale, gli operatori del diritto dovrebbero:
Per implementare efficacemente un approccio incentrato sulle vittime nei casi di giurisdizione universale, gli operatori del diritto dovrebbero:
- Adottare tecniche informate sul trauma (ad esempio, collaborare con psicologi per assicurare sostegno a testimoni vulnerabili);
- Garantire la partecipazione delle vittime nei procedimenti giudiziari (ad esempio, consentire alle vittime di presentare dichiarazioni sull'impatto del crimine subito nella fase di determinazione della pena, facilitare il loro coinvolgimento nei processi di giustizia riparativa ove opportuno);
- Sfruttare la tecnologia (ad esempio, utilizzare collegamenti video sicuri per assicurare la partecipazione di testimoni in zone di conflitto, applicare strumenti di distorsione a video e suono alle testimonianze);
- Collaborare con organizzazioni locali per identificare e fornire il supporto necessario alle vittime;
- Promuovere riparazioni per le vittime e assicurare supporto medico, psicologico e finanziario.
I casi di giurisdizione universale presentano sfide uniche, specialmente nel perseguire crimini internazionali che superano confini culturali. Questi casi spesso coinvolgono vittime, testimoni e imputati provenienti da contesti culturali diversi, dove le incomprensioni possono compromettere l'equità e l'efficacia dei processi giudiziari. Un approccio sensibile alle differenze culturali affronta queste sfide integrando in modo fondamentale la consapevolezza delle differenze culturali in tutte le fasi dei processi giudiziari.
Buone prassi
Per implementare efficacemente un approccio sensibile alle differenze culturali, è necessario introdurre degli adattamenti specifici in ogni fase procedurale:
Per implementare efficacemente un approccio sensibile alle differenze culturali, è necessario introdurre degli adattamenti specifici in ogni fase procedurale:
- Durante la fase delle indagini:
- Effettuare esercizi di mappatura culturale prima della raccolta delle prove;
- Coinvolgere antropologi locali come consulenti investigativi;
- Adattare le tecniche di colloquio alle norme di comunicazione culturale.
- Durante la fase processuale:
- Coinvolgere esperti culturali per spiegare fattori contestuali;
- Consentire formati di testimonianza alternativi per rispettare le specificità culturali;
- Fornire strutture giudiziarie e calendari adeguati dal punto di vista culturale.
- Nell’ideazione e implementazione delle riparazioni:
- Combinare il risarcimento materiale con misure simboliche;
- Coinvolgere i leader della comunità nella progettazione delle riparazioni;
- Sostenere le pratiche di guarigione tradizionali insieme alle terapie mediche occidentali.
Una giustizia efficace richiede il riconoscimento il ruolo del genere e delle identità intersezionali nell’influenzare le esperienze di vittimizzazione. Le donne, le ragazze e le persone LGBTQ+ spesso subiscono forme di danno specifiche, tra cui la violenza sessuale e l'emarginazione sistematica. Una prospettiva intersezionale riconosce forme di discriminazione multiple basate su razza, etnia, classe sociale e condizione migratoria, incluso lo sfollamento.
Buone prassi
Strategie efficaci per assicurare una piena implementazione di un approccio sensibile al genere includono:
Strategie efficaci per assicurare una piena implementazione di un approccio sensibile al genere includono:
- Protocolli investigativi specializzati: garantire che i casi di violenza sessuale e di genere siano gestiti da professionisti qualificati che utilizzano metodi non stigmatizzanti ed informati sul trauma;
- Partecipazione inclusiva: facilitare il processo di raccolta delle testimonianze attraverso l’utilizzo di procedure sensibili al genere, come l'impiego di personale di sesso femminile per i colloqui con vittime di violenza sessuale o di udienze private per ridurre lo stigma sociale;
- Riparazioni mirate: affrontare i danni radicati nelle differenze di genere attraverso misure quali il sostegno psico-sociale, programmi di emancipazione economica e il riconoscimento pubblico dei crimini basati sul genere.
Glossario 🠟🠟
Ordinamenti giuridici nazionali 🠟🠟
Link utili 🠟🠟
Organizzazioni di sostegno alle vittime nei paesi parte del progetto NO-OBLIVION
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Bosnia ed Erzegovina
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Link utili
Amnesty International, Giurisdizione universale: rafforzare questo strumento essenziale della giustizia internazionale -
https://www.amnesty.org/en/documents/ior53/020/2012/en/
European Center for Constitutional and Human Rights - https://www.ecchr.eu/fileadmin/user_upload/20241213_List_of_resources_for_UJ_videos.pdf
La giurisdizione universale nella pratica - https://www.ecchr.eu/en/case/universal-jurisdiction-in-practice/
Human Rights Watch, Informazioni di base sulla giurisdizione universale - https://www.ecchr.eu/en/case/universal-jurisdiction-in-practice/
Comitato internazionale della Croce Rossa (CICR), documenti tecnici - https://www.icrc.org/en/geneva-conventions-and-law
Corte penale internazionale – https://www.icc-cpi.int/
Tribunale penale internazionale per l'ex Jugoslavia - https://www.icty.org/
Tribunale penale internazionale per il Ruanda - https://unictr.irmct.org/
TRIAL International - https://trialinternational.org/
Mappa interattiva della giurisdizione universale - https://trialinternational.org/resources/universal-jurisdiction-tools/universal-jurisdiction-interactive-map/
Revisione annuale della giurisdizione universale - https://trialinternational.org/resources/universal-jurisdiction-tools/universal-jurisdiction-annual-review-ujar/
Documenti informativi sulla giurisdizione universale – https://trialinternational.org/universal-jurisdiction-tools/universal-jurisdiction-law-and-practice-briefing-papers/
https://www.amnesty.org/en/documents/ior53/020/2012/en/
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Fonti 🠟🠟
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